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Quando la Corte di Strasburgo è contro le perquisizioni dei giornalisti

03 febbraio 2011 | Diritto, Giustizia | Permalink

Oggi su Il Giornale – sulla scia della polemica sulle perquisizioni operate dai PM di Monza per quanto pubblicato dal quotidiano milanese sul PM Boccassini – leggevo l’interessante articolo di Domenico Ferrara, il quale ci dà contezza di un paio di sentenze della Corte Europea per i diritti dell’Uomo che si occupò qualche anno fa delle perquisizioni a casa di alcuni giornalisti stranieri da parte delle forze di polizia in cerca delle fonti dalle quali i predetti giornalisti avevano tratto i loro scoop.
Ora, mi pare giusto fare una riflessione in proposito. E la faccio, partendo da quanto asserì la Corte di Strasburgo. La quale, nel 2003 (caso Roemen del 25 febbraio 2003), affermò che «le perquisizione aventi a oggetto la scoperta della fonte di un giornalista costituiscono, anche se restano senza risultato, un’azione più grave dell’intimazione di divulgare l’identità della fonte».
In verità, i problemi giuridici che sorgono dinanzi alla questione sono diversi, e vanno dalla tutela della privacy del cittadino, alla tutela del segreto professionale del giornalista, alla tutela del diritto all’informazione e di cronaca, fino alla tutela del diritto-dovere dello Stato di reprimere le condotte penalmente illecite. Perciò, la questione è: quali fra questi diritti costituzionali è quello che deve prevalere sugli altri?
È indubbio che il diritto alla privacy dei cittadini trova comunque un limite, e questo limite è l’ordine pubblico. Se così non fosse, in nome della privacy non si potrebbero nemmeno svolgere le indagini penali, e si potrebbe commettere allegramente ogni sorta di reato, costituendo la privacy una barriera insormontabile per lo Stato. Ma è anche vero, che non sempre è legittimo violarla in nome dell’ordine pubblico. Ecco perché poi l’ordinamento giuridico quando non può fare a meno di superarla nell’interesse supremo comune, garantisce comunque l’individuo affinché l’invasività dello Stato sia strettamente circoscritta ad accertare l’eventuale condotta illecita (da qui una serie di norme volte a evitare che vengano divulgati nomi, cognomi e altri dati essenziali, non pertinenti alle indagini; norme che però in alcuni casi – sappiamo – almeno da noi non vengono rispettate).
Se è vero dunque che la privacy è fondamentale, sforzandosi lo Stato di trovare un contemperamento con l’esigenza di reprimere le condotte penali, è anche vero che in alcuni casi lo Stato stesso rafforza la privacy quando entrano in gioco ulteriori diritti fondamentali dei cittadini. Parlo del diritto all’informazione e del diritto di cronaca. Tali diritti infatti sono direttamente correlati alla struttura stessa della nostra società, e la loro effettività garantisce la vigenza dei principi di democrazia e uguaglianza fra i cittadini. Senza la possibilità per il cittadino di conoscere quello che accade nella società in cui vive, senza la possibilità di acquisire capacità di critica rispetto alla gestione della cosa pubblica, la democrazia viene meno e viene riaffermato lo Stato autoritario, repressivo e oscurantista.
Ma anche qui comunque deve essere trovato un punto di equilibrio, affinché vengano tutelati i correlati diritti alla privacy e alla repressione delle condotte penalmente illecite. Va da sé infatti che in nome del diritto di cronaca e del diritto di informazione, non possono essere violati né i diritti fondamentali della persona (in particolar modo la dignità e il decoro), né può essere violato il diritto della società alla sicurezza e dunque alla repressione di tutte quelle condotte che la compromettono (es. non è che in nome del diritto di cronaca, il giornalista ha pienamente diritto di rivelare atti coperti da segreto, se poi tale rivelazione compromette un’importante operazione di polizia atta a sgominare un importante traffico di stupefacenti).
Epperò, il giornalista sicuramente ha il diritto di tenere riservate le fonti che gli permettono di acquisire certe notizie, poiché tale riservatezza garantisce pienamente il diritto di cronaca e il diritto all’informazione. Senza questa garanzia, il giornalista non potrebbe svolgere la sua importante funzione, poiché verrebbe meno quella barriera di riservatezza che impedisce la perfetta (ma altrettanto pericolosa) impermeabilità del sistema.
Si tratta dunque di un gioco di equilibri fra le diverse esigenze presenti in una società moderna. Un tempo, alcune di queste erano completamente sacrificate, se mai prese in considerazione (privacy e diritto all’informazione). Oggi non è più così: i sistemi democratici si basano essenzialmente su un certo grado di trasparenza di tutte le attività pubbliche; senza questa trasparenza, gli abusi sono dietro l’angolo.
Tornando dunque alle perquisizioni, è indubbio che lo Stato ha il diritto-dovere di accertare se siano state violate le norme che impongono su certi atti la riservatezza dei loro contenuti (e questo al di là dell’opportunità o meno di imporre la riservatezza, poiché sul punto si potrebbe ben discutere), ma è anche evidente che questo diritto non può spingersi fino a violare l’altrettanto diritto di chi esercita una funzione costituzionalmente garantita. E cioè il diritto di cronaca. Questo dice la Corte europea.
Lo Stato pertanto può ben cercare (e individuare) il responsabile che ha violato la norma, e può legittimamente punirlo, ma non può obbligare (forzatamente) il giornalista a rivelarne l’identità o a non pubblicarne il contenuto, se questo contenuto non contrasta con altri diritti costituzionalmente garantiti o non danneggi gli interessi supremi dello Stato (che alla fine sono dell’intera comunità). Se tale impedimento fosse ammesso acriticamente e a prescindere, crollerebbe l’intero sistema sul quale si basa una democrazia compiuta.

Autore: Il Jester » Articoli 1417 | Commenti: 2334

Il Jester è un blog di politica, attualità, cultura e diritto online dal 2007.

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