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© 2010 Il Jester 07 marzo 2010

Lo strano concetto della democrazia a sinistra

La sinistra, vista sfumare la vincita facile, ora vuole riprendersi tutto con una dichiarazione di incostituzionalità del decreto

Link breve: http://wp.me/pEivy-1x2 |   Permalink Categorie: Giustizia, Politica

Seguire la sinistra nei tortuosi sentieri della democrazia è come cercare di spiegare gli angoli di un cerchio. E’ stato emanato un decreto che meramente interpreta una legge: un decreto di interpretazione autentica. Il legislatore dice come la norma deve essere intesa. Lo dice a tutti: ai cittadini, ai giudici e ai cancellieri, fino agli uscieri. Però per la sinistra – tutta legge e democrazia – questo è inaccettabile. Come dice la Bandabersani è un trucco. Quale ancora non è dato capire. E questo perché? Ma per il motivo più ovvio del mondo: perché semplicemente non c’è trucco, e Bersani & C. non sopportano di aver perso l’occasione della loro vita: papparsi due grosse regioni senza neanche versare una goccia di sudore in campagna elettorale, prendendosi poi magari – è qui sta la beffa che accompagna sovente il danno – pure i rimborsi.
Per la sinistra dunque la democrazia ha un concetto variabile, a seconda di chi la invochi e a seconda di chi deve avvantaggiare il suo utilizzo. Così, se per puro caso, la invoca il centrodestra, si parla di golpe, violazione della costituzione, conflitto di attribuzione di competenze, legge violata, trucchi ecc. Insomma, le peggiori nefandezze che una parte politica potrebbe attribuire all’altra, in piena malafede. Se invece, la democrazia viene invocata dalla sinistra o dal centrosinistra (per me è difficile dire centrosinistra, perché di centro, questa sinistra ha davvero poco), be’ allora siamo al trionfo del rispetto della Costituzione, siamo alla più pura esemplificazione del concetto di libertà, di res publica e di partecipazione. Meglio: siamo al concreto esercizio del legittimo diritto di voto dei cittadini. Insomma, un tripudio della libertà che solo questa sinistra è in grado (sic!) di garantire ai cittadini.
E in effetti, (almeno) per la Bandabersani, il concetto di democrazia appare fin troppo cristallino: libertà di poter governare senza un’opposizione; libertà di poter votare senza che i cittadini che non la pensano come loro non possano esprimere il loro voto contrario; libertà di decidere senza confrontarsi con le altre parti politiche. Ecco, libertà di chiudere in faccia a 15 milioni di persone (la maggioranza) le porte delle cabine elettorali.
Questo è il concetto di democrazia della sinistra. “La forma è sostanza”, pontificano per giustificarla (o meglio: mistificarla). La maggioranza ha fatto un abuso. Mi chiedo ancora quale. Aver per caso dato un’interpretazione autentica a una norma? Persino Napolitano ha capito il profondo disagio degli italiani dinanzi a elezioni che si sarebbero rivelate una ridicola farsa se non avesse acconsentito a firmare il decreto. Forse perché – nonostante tutto – il Capo dello Stato è più sensibile alla Costituzione di quanto lo siano i compagnucci che si riempiono la bocca di concetti che fino a ieri consideravano borghesi e padronali (democrazia e libertà), e lo fanno pure a vanvera, pretendendo di avere capito tutto e persino l’incasso sul diritto d’autore relativo al loro utilizzo.
Siamo chiaramente dinanzi a una grande, grandissima e mistificante strumentalizzazione. Una strumentalizzazione prima di tutto politica. La democrazia deve essere esercitata nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, viene insegnato. Ma la forma – è indubbio – non può e mai deve violare un diritto fondamentale come il diritto di voto. Persino nelle procedure giudiziarie, la forma è sempre libera quando attiene all’esercizio di un diritto sostanziale, e laddove esista, spesso sono previsti meccanismi di rimessione nei termini, di sanabilità del vizio ecc. Perché i due valori (rispetto delle procedure e diritto di voto) – come spiega lo stesso Napolitano – sono entrambi meritevoli di tutela, e ciononostante, nel caso in questione, “non era sostenibile che [alle elezioni] potessero non parteciparvi nella più grande regione italiana il candidato presidente e la lista del maggior partito politico di governo, per gli errori nella presentazione della lista contestati dall’ufficio competente costituito presso la corte d’appello di Milano.“ 
La Bandabersani però non ci sta, e mentre Di Pietro sogna l’impeachment, zio Pierluigi (o chi per lui) chiederà lumi alla Consulta. Domanderà che il decreto venga dichiarato incostituzionale. Ebbene, fosse anche vera questa “minaccia”, premesso che non è detto che il Giudice accolga l’eccezione di incostituzionalità (che a mio avviso non sussiste) e premesso che non è affatto detto che il TAR decida nel merito in base al decreto, mi domando cosa intenda ottenere da una simile pronuncia. Per quanto si possa dire, la Corte non avrà lo stesso comportamento che ha avuto con il Lodo Alfano, dove l’effetto massimo ottenuto è stato il ritorno di Berlusconi nel potere dei giudici ordinari. Qui si parla di porre nel nulla – eventualmente – il voto di 15 milioni di persone, gli esiti di questo voto e dunque i diritti acquisiti da questi esiti, che – come sappiamo – sono attinenti all’esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini. La Consulta dovrà perciò valutare davvero con attento rigore un simile quesito e sono quasi certo che ci andrà con i piedi di piombo. L’annullamento potrebbe avere effetti devastanti negli equilibri costituzionali e istituzionali, e avrebbe persino ripercussioni anche da un punto di vista meramente economico.
Un disastro sicuramente più grande di quello che oggi questa sinistra stracciona denuncia, tanto che, ancora una volta, mi vedo costretto, mio malgrado, a registrare un’opposizione altamente irresponsabile, poco sensibile alla democrazia di tutti ma estremamente sensibile a quella propria. Un’opposizione che manipola la Costituzione a proprio tornaconto e vantaggio e che continua – imperterrita – a vedere l’avversario politico come il nemico da abbattere politicamente, delegittimato a governare, benché espressione del voto popolare democraticamente dato. Un’opposizione dunque intollerante, faziosa e ottusa che non esita ad attaccare persino una figura istituzionale super partes come il Presidente della Repubblica, pur di infangare una condotta politica assolutamente ineccepibile da un punto costituzionale e istituzionale, informata alla tutela dei diritti democratici dei cittadini.
Dicevo in un altro post che siamo rimasti all’epoca della Resistenza. Mi pare che devo retrodatare ancor di più. Con questa sinistra, l’Italia è ferma alla preistoria delle democrazie…

  • OkNo

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4 Commenti  •  Commenta anche tu!

  • Ciao.
    Mi permetto di correggere un errore: il governo non fa le leggi, ma le fa il parlamento. Tanto è vero che nel caso dei decreti di urgenza, è necessaria una successiva conversione in legge entro 60 giorni altrimenti c’è la decadenza del provvedimento.
    La legge stabilisce che alcune materie come quella elettorale sono sottratte alla decretazione di urgenza, ossia dice che su queste materie l’unica istituzione che può intervenire è il parlamento e nessun altro.
    Se leggi con attenzione il testo del decreto legge, non puoi non notare che si va oltre l’intepretazione della legge esistente. Su questo argomento ci sono molto costituzionalisti che si sono espressi in queste ore: sicuramente ce n’è qualcuno che possa essere definito di destra e che quindi tu possa considerare attendibile come parere. Ad ogni modo, credo comunque che non ci voglia un giurista apprezzare la differenza tra queste due situazioni:
    a) prima del dl. Le firme si raccolgono seguendo una determinata procedura che ne certifica l’autenticità, grazie al fatto che ci sono una serie di indicazioni come la data, la denominazione di chi certifica e un timbro.
    b) dopo il dl. Le firme si considerano autentiche anche in assegna di data, denominazione di chi certifica e timbro.
    A me non sembra una interpretazione: nel caso a) si fa in un modo e nel caso b) si fa in un altro. Io non sono un giurista, ma mi sembra del tutto evidente che sono due cose completamente diverse.
    Ciò detto, a prescindere dal colore politico, è ovviamente preferibile che tutti gli elettori possano votare il partito in cui si riconoscono. Però questo deve avvenire nel rispetto rigoroso delle *forme* come dice il primo articolo della Costituzione. Non si può decidere di cambiare le regole quando la partita è iniziata per coprire i propri errori.
    Io voto per il partito democratico e vorrei che la Bonino vincesse dimostrando di essere un candidato migliore della Polverini. Lo dico sinceramente, perché sono un convinto sostenitore della democrazia. Però, proprio perché sono un democratico e difendo il diritto di Berlusconi di governare avendo ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni, allo stesso modo sostengo la necessità che tutti rispettino le stesse regole scrupolosamente.
    Concludo con una previsione. Questo decreto sarà impugnato davanti alla Corte costituzionale che lo dichiarerà sicuramente nullo (la sua incostituzionalità è evidente). Quindi comunque vadano le cose, queste elezioni si rifaranno: è questo il risultato a cui sta puntando il Popolo delle libertà e che Napolitano implicitamente gli ha concesso firmando il decreto.
    Personalmente la considero una sconfitta delle democrazia, non una vittoria.
    Nicola

    Commento di  Nicola Mattina  - ID -  7 marzo 2010 alle 21:40    Rispondi  

    • Ciao Nicola, di grazia, mi spieghi dove ho parlato di legge? Evidentemente – e non lo dico in tono supponente e offensivo, ma semplicemente di constatazione – per molti il diritto è un optional che si legge e si impara su wikipedia e non già sui libri delle università, luogo questo dove invece spesso si insegna a fare le proteste dell’onda per incrementare l’asineria degli studenti.
      Il governo ha emanato – come dice il post – un decreto legge che dà un’interpretazione autentica di una norma di legge, e precisamente della legge 108/1968 sulle procedure elettorali regionali. Non si è mai parlato di legge. E se anche si fosse parlato di legge, ti dico già che normalmente nella terminologia dottrinale e giurisprudenziale spesso il termine lo si utilizza come termine generico per indicare qualsiasi atto avente forza di legge, e non solo la legge ex-art. 70 Cost.
      Ciò detto, è vero che i dl (decreti legge) hanno una vita breve: sessanta giorni. Ma questo che c’entra? Probabilmente – salvo sorprese – il dl verrà convertito in legge e dunque non si pone neanche il problema della sua sopravvivenza.
      A parte questo tu affermi:

      La legge stabilisce che alcune materie come quella elettorale sono sottratte alla decretazione di urgenza, ossia dice che su queste materie l’unica istituzione che può intervenire è il parlamento e nessun altro.

      Certo che sì. In verità non è la legge che lo prevede, ma è la Costituzione, all’art. 72 u.c. La norma peraltro viene attuata dalla legge 400/88, art. 15. Ma ti dico già che questa barriera è superabile attraverso una considerazione interpretativa già utilizzata a livello di regolamenti delle Camere. Infatti esiste una barriera simile per quanto concerne i regolamenti parlamentari. Un giurista assai noto – Violante – ha però affermato, per aggirare l’ostacolo, che i regolamenti camerali che attengono a mere procedure non rientrano nei casi in cui si deve procedere attraverso l’approvazione assembleare (art. 64 Cost.). Perciò questa interpretazione, estensivamente applicata, può essere data anche per le norme di legge elettorale.
      Ciò detto, un decreto legge di interpretazione autentica non pare rientrare nell’alveo applicativo dell’art. 72 u.c. Cost. e dell’art. 15 l. 400/88. Il costituente-legislatore infatti, con il limite stabilito alle norme citate, ha voluto evitare che il governo utilizzasse la decretazione d’urgenza per innovare l’ordinamento giuridico o per modificarlo nelle materie ivi indicate. Un decreto legge interpretativo non innova e non modifica l’ordinamento, per cui non rientra nel limite anzidetto.

      Se leggi con attenzione il testo del decreto legge, non puoi non notare che si va oltre l’intepretazione della legge esistente. Su questo argomento ci sono molto costituzionalisti che si sono espressi in queste ore: sicuramente ce n’è qualcuno che possa essere definito di destra e che quindi tu possa considerare attendibile come parere. Ad ogni modo, credo comunque che non ci voglia un giurista apprezzare la differenza tra queste due situazioni:
      a) prima del dl. Le firme si raccolgono seguendo una determinata procedura che ne certifica l’autenticità, grazie al fatto che ci sono una serie di indicazioni come la data, la denominazione di chi certifica e un timbro.
      b) dopo il dl. Le firme si considerano autentiche anche in assegna di data, denominazione di chi certifica e timbro.
      A me non sembra una interpretazione: nel caso a) si fa in un modo e nel caso b) si fa in un altro. Io non sono un giurista, ma mi sembra del tutto evidente che sono due cose completamente diverse.

      Vedi, l’interpretazione è un’attività ermeneutica molto complessa. Non è da tutti comprendere lo strumento e i limiti entro i quali esso può operare. Molti giudici interpretano in modo creativo, stravolgendo la norma, fino a darle un significato completamente differente rispetto a quello letterale; lo fanno naturalmente per esigenza: la norma è generale e astratta, e come tale deve essere applicata al caso concreto. Non deve perciò ingannarti la lettera della legge. L’interpretazione di una norma di legge non è solo letterale, ma spesso è storica, altre volte è estensiva, altre ancora evolutiva. Ci sono molti tipi di interpretazione del diritto. Bisogna capire esattamente i termini e i modi di questa interpretazione, e la giurisprudenza è piena zeppa di interpretazioni che potrebbero sembrare modifiche della norma di legge, e non per queste meno legittime o violative della rigida separazione dei poteri e delle prerogative del Parlamento a cui spetta in via esclusiva il potere legislativo salvo i casi ex-artt. 76 e 77 Cost.
      Non posso qui fare un discorso più complesso, ovviamente. Però posso dirti – a occhio – che i tuoi rilievi non sono rilevanti o scriminanti tra un’interpretazione reale e una modifica dissimulata. Infatti, tuttora – bada! – le firme si raccolgono seguendo una certa procedura che ne certifica l’autenticità, grazie al fatto che ci sono una serie di indicazioni come la data, la denominazione di chi certifica e un timbro. Però – come dice il decreto – le firme sono ugualmente valide “purchè tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell’indicazione del luogo di autenticazione, nonchè dell’indicazione della qualificazione dell’autorità autenticante, purchè autorizzata“.
      Cosa significa? Che comunque chi deve partecipare a una elezione deve adempiere a tutti i precetti formali, ma se per caso (per colpa o caso fortuito) non vi dovesse adempiere, allora bisognerà verificare (il giudice o l’ufficio preposto alla ricezione delle liste) se questo inadempimento può o meno inficiare la partecipazione all’elezione. In tal senso, i soggetti competenti dovranno valutare se i dati richiesti siano comunque desumibili in modo UNIVOCO da altri elementi presenti nella documentazione prodotta.
      E’ lapalissiano che questa disposizione di interpretazione non nasconde affatto una modifica della norma. Lascia infatti al giudice o all’organo preposto la discrezionalità necessaria per valutare se – in base all’interpretazione del legislatore – le procedure sono state comunque rispettate o meno. Certamente, se i dati anzidetti non sono desumibili in modo univoco dalla documentazione presentata, le liste devono essere dichiarate nulle o respinte.
      Passando invece al secondo aspetto della norma, salta all’occhio che il diritto di elettorato attivo sancito costituzionalmente non può essere pregiudicato da un timbro che non si legge o da un timbro assente. Ma anche qui, il giudice o l’organo preposto ha una sua discrezionalità: egli potrà infatti dichiarare comunque nulla o irricevibile una lista ai sensi di legge ove il timbro non sussiste o non si legge, laddove in modo evidente e acclarato le firme sono false, o del tutto assenti, oppure non sufficienti a convalidare la lista.

      A tuo beneficio, visto che hai parlato dei costituzionalisti, ti invito a leggere questo articolo: http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Regionali-i-costituzionalisti-Il-decreto-interpretativo-non-viola-la-Costituzione_87584486.html

      Sul resto, ovviamente non concordo. Le parole di Napolitano sono esemplificative e le ho già riportate nel post. La democrazia si esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ma la stessa Costituzione (e la legge che ne consegue) non può impedire – attraverso questo assunto – l’esercizio della democrazia. Nel momento in cui una norma di legge – attraverso un mero formalismo – sbarra il diritto all’esercizio della democrazia, anche l’art. 1 della Cost. non ha più senso e valore. Se il DL venisse impugnato, la Corte Costituzionale dovrà tener conto degli effetti devastanti dell’annullamento del decreto. Ecco perché sono certo che invece non lo annullerà. Tutt’altro: ne confermerà la legittimità. Laddove non lo facesse, si aprirebbe una grave crisi istituzionale e costituzionale, e forse una più grave frattura tra una parte della popolazione italiana – la maggioranza – e le istituzioni che devono garantire in primis il diritto di partecipare concretamente alla vita politica del paese, che non può certo essere pregiudicato dall’assenza di un timbro tondo, il quale – ti ricordo – non è una regola, ma la burocratizzazione della regola!

      Commento di  Il Jester  - ID -  7 marzo 2010 alle 23:14    Rispondi  

  • I costituzionalisti che citi sono molto molto prudenti: alla fine credo che la cosa finirà davanti alla Corte costituzionale in un modo o nell’altro (la giunta del Lazio sarebbe intenzionata a farlo, non so a che titolo).
    Sul diritto di voto, è tutto sacrosanto e come ho già scritto più persone votano e meglio è per il semplice motivo che la democrazia si esercita con il diritto di voto. Quello su cui non sono d’accordo è che si tratti di  un mero formalismo, anche perché in passato per gli stessi formalismi sono state annullate delle elezioni e sono state escluse delle liste anche importanti. Mi riferisco, per esempio, alle regionali del Molise del 2000 e all’esclusione dell’Udc dalle provinciali in Trentino. Stessi problemi, ossia timbri mancanti e firme certificate senza seguire la forma opportuna.
    Secondo me è sbagliato derubricare il mancato rispetto della forma a una banalità burocratica. La democrazia si esercita anche nel rispetto delle forme: il punto è tutto qui!
    Sono convinto che si sarebbe potuta trovare una soluzione alternativa a quella della decretazione di urgenza, ma certo avrebbe significato dover ammettere l’errore. Perché, almeno nel caso dell’assenza di Milione a Roma si è trattato di un errore marchiano. Di fronte all’eccezionalità della cosa, si poteva trovare una soluzione concordata, così ci evitavamo pure Di Pietro e le sue boutade (smettetela di dire che noi di sinistra siamo  ostaggi di Di Pietro che la maggior parte delle persone che conosco proprio non lo sopporta).
    Buona notte
    Nicola

    Commento di  Nicola Mattina  - ID -  7 marzo 2010 alle 23:41    Rispondi  

    • Certo che i costituzionalisti sono molto prudenti, perché semplicemente con la loro autorevolezza non vogliono influenzare né la corte né i giudici. Sul fatto che nel caso in questione non si tratti di un mero formalismo, ovviamente non sono d’accordo, forse forte della mia cultura giuridica. Ma come ben sai non siamo noi a dover decidere, per cui reputo sterile ora rispiegare nuovamente e più dettagliatamente il perché è invece una questione di mero formalismo. L’assunto su cui ti fai forza è giusto, ma non è completo e ti sfugge il dato essenziale: non è la democrazia a essere asservita alla forma, ma è il contrario. Perciò se la forma ostacola la democrazia, tra le due la prima deve soccombere.
      Sulle elezioni annullate e/o le liste escluse, è anche vero che molto spesso è accaduto il contrario. E persino per queste elezioni la lista Penati, pur avendo diverse irregolarità, è stata ammessa. Ma qui andiamo sulla casistica, e ogni Corte d’Appello agisce a modo suo. Ecco un altro motivo per il quale l’interpretazione autentica era necessaria.
      Per quanto riguarda la soluzione, suvvia, credo invece che non ci sarebbe mai stata senza il DL. Il Tar ha riammesso la lista Formigoni senza il DL, per l’enorme pressione dell’opinione pubblica, mentre la sinistra da una parte tendeva la mano e dall’altra invece negava questa mano (i no di Bersani sono eloquenti). Io per primo, d’altra parte (e con me moltissimi altri), ho riconosciuto i pasticci dei faccendieri del PDL e li ho criticati (ci sono persino due post che trattano la questione). Ma sono altresì convinto che questi pasticci siano stati anche agevolati.
      Infine, su Di Pietro. Purtroppo non è una bugia che il PD sia ostaggio del giustizialismo dipietrista. Anche la cagnara intorno al Presidente della Repubblica lo ha dimostrato. Un PD senza l’IDV sarebbe più digeribile e più simpatico, e forse farebbe bene anche al Centrodestra. Notte.

      Commento di  Il Jester  - ID -  7 marzo 2010 alle 23:58    Rispondi  

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