Non so quante volte ho parlato del DDL intercettazioni. Questa volta però lo faccio perché, leggendo giornali, agenzie di stampa, blog, forum e siti vari, registro un atteggiamento di insofferenza dei nostri “paladini” della libertà di (dis)informazione, i quali non ci stanno proprio a vedersi privati della possibilità di pubblicare e/o diffondere intercettazioni. Perciò, armati di rabbia e irriducibili fino all’estremo, non solo hanno diffuso l’assurdità all’estero secondo la quale stiamo approntando una legge liberticida (potenza della mistificazione ipocrita!), ma addirittura, pretendono davvero di darla a bere ai cittadini, asserendo che siamo il paese che con questa legge opprime la libertà di informazione.
Orbene, visto che ci stanno rompendo i santissimi con la storia del bavaglio all’informazione (che a leggere tutti i loro post, articoli, commenti, note, status ecc., a quanto pare imbavaglia davvero poco), andiamo un po’ a vedere come gli altri Stati disciplinano le intercettazioni. Ho tratto la notizia da Il Velino, ma qui nel mio post, cercherò di essere più sintetico e soprattutto cercherò di semplificarvi la vita, evitando il giuridichese.
FRANCIA. Nel paese d’oltralpe le intercettazioni sono disciplinate dalla legge n. 91-646 del 10 luglio 1991. In Francia, in base a questa legge, chi autorizza le intercettazioni è solo il giudice istruttore (figura da noi scomparsa proprio nel 1990). Le condizioni sono molto rigide:
a) non è possibile ricorrervi per delitti con una pena inferiore ai due anni e solo se sono assolutamente necessarie alle indagini;
b) l’autorizzazione deve indicare in modo preciso: gli elementi d’indagine sulle quali verteranno le intercettazioni, il reato oggetto dell’intercettazione e la sua durata che non può essere superiore ai quattro mesi, prorogabile per altri quattro mesi;
c) gli operatori sono obbligati a un rigido segreto istruttorio e chi lo viola è soggetto a severe sanzioni penali;
d) dopo apposito verbale le intercettazioni vengono sigillate e la trascrizione è limitata solo ed esclusivamente alle parti utili all’indagine;
e) Le intercettazioni non possono essere effettuate sulla linea di un parlamentare o di un magistrato, se non ne sia stato prima informato il presidente dell’organo di appartenenza; inoltre, le intercettazioni sulla linea di un avvocato non può essere effettuata senza prima informare il presidente del consiglio dell’ordine al quale l’avvocato appartiene.
Una normativa assai rigida che non lascia spazio ad abusi. Le pubblicazioni infatti sono inconcepibili, poiché il sigillo apposto ai nastri non permette assolutamente la possibilità di pubblicare stralci non trascritti. E il segreto istruttorio è tutelato con severe sanzioni penali.
GERMANIA. Sono disciplinate dal codice di procedura e da un decreto ministeriale recentemente modificati. Anche in Germania la normativa è assai rigida:
a) Le intercettazioni e le registrazioni di conversazioni telefoniche possono essere effettuate solo su reati di particolare gravità, che prevedono una pena non inferiore ai cinque anni (elencati nel dettaglio).
b) E’ consentita quando sussiste il sospetto che si stia commettendo un reato, ma l’autorizzazione è concessa solo quando la conduzione delle indagini e la perquisizione dell’abitazione della persona indagata risultino particolarmente complesse e potrebbero apparire poco producenti ai fini investigativi
c) Le intercettazioni possono essere autorizzate soltanto dal tribunale su richiesta del PM, che comunque può procedervi nel caso di urgenza (un pericolo imminente); poi dovrà essere convalidata dal tribunale entro tre gioni.
d) La durata massima è di 90 giorni, prorogabili di altri 90 giorni.
e) Vi è una severa disciplina sulla rivelazione delle informazioni ottenute con le intercettazioni: non possono essere rivelate comunicazioni afferenti alla sfera intima di una persona (es. discorsi sul sesso o su rapporti sessuali e sentimentali). Se addirittura nella conversazione si parla di questi argomenti, le intercettazioni sono vietate.
f) Una volta trascritte le parti dell’intercettazione interessata all’indagine, la registrazione dovrà essere immediatamente distrutta e le informazioni potranno essere utilizzate ai soli fini delle indagini e non nel processo.
g) I dati sensibili potranno essere utilizzati anche in altri procedimenti, ma con forti limitazioni circa l’utilizzabilità.
h) Le intercettazioni non più utili al procedimento penale dovranno essere immediatamente distrutte.
i) Le intercettazioni ambientali sono disciplinate in modo rigorosissimo: è necessario il sospetto che si stia consumando un reato particolarmente grave ed è necessario dimostrare che gli altri strumenti di indagine non potrebbero raggiungere lo stesso potenziale investigativo; la relativa ordinanza di autorizzazione viene emessa da un collegio di tre giudici e ha durata di un mese, prorogabili fino ai sei mesi, dopo di che la competenza sull’autorizzazione passa alla Corte di grado superiore.
GRAN BRETAGNA. La disciplina in materia di intercettazioni è costituita dal Regulation of Investigatory Powers Act del 2000, integrato da due codici di condotta. Ma ecco cosa prevede la disciplina di sua Maestà:
a) le intercettazioni possono essere effettuate da parte delle autorità preposte all’ordine pubblico e alla sicurezza, su autorizzazione del Ministero dell’Interno. Dunque non solo magistrati.
b) l’autorità richiedente deve provare che le intercettazioni siano effettivamente necessarie per la tutela della sicurezza nazionale, per proseguire le indagini o per prevenire attività criminali di particolare gravità, ovvero ancora per salvaguardare la richezza economica di un paese.
c) l’autorità deve pure giustificare il beneficio ottenibile dall’intrusione nella sfera privata dei cittadini e deve pure garantire che questa intrusione sarà limitata allo stretto necessario per raggiungere lo scopo. All’uopo deve indicare che non esiste altro modo per ottenere le informazioni da intercettare.
d) L’autorizzazione è concessa per tre mesi, prorogabili per altri tre mesi per delitti di particolare gravità, e di sei mesi per la sicurezza nazionale e il benessere economico.
e) Nel caso di procedura d’urgenza, il Ministro deve convalidarla entro cinque giorni.
f) Il materiale raccolto durante le intercettazioni non ha valore di prova, salvo alcune eccezioni; può essere solo utilizzato per investigare e il Procuratore decide se comunicare o no tale attività alla difesa (può dunque accadere che ciò avvenga).
g) Contro l’irregolarità delle intercettazioni ci si rivolge a un particolare tribunale (The Investigatory Powers Tribunal).
h) Le registrazioni, le trascrizioni, i verbali, le copie e i riassunti non possono essere diffusi in alcun modo e dovranno essere distrutti una volta esaurita la loro funzione. La violazione di queste regole da parte di chiunque prevede severe sanzioni.
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