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Intercettazioni: DDL Alfano vs il fu DDL Mastella

4 25 maggio 2010 | Diritto, Giustizia, Politica | Permalink

Oggi Il Giornale confronta il DDL Intercettazioni di Alfano e quello di Mastella. Il primo è proposto dalla destra, il secondo invece – manco a dirlo – dalla sinistra. Risultato? Be’, a occhio e croce, il DDL Alfano risulta addirittura molto più tollerante rispetto a quello che fu il DDL Mastella. Solo che allora, al Governo c’era Prodi, c’era il PD (DS) e c’era la sinistra. Perciò, nessuno si scandalizzava. Nessuno alzava barricate e nessuno denunciava il tentativo di mettere il bavaglio all’informazione. Persino io, che sono molto attento alla cronaca politica-giudiziaria, ricordavo questa proposta di legge.
Ma vediamo un po’ cosa prevedeva il disegno di legge dell’allora ministro della Giustizia, Clemente.
In primo luogo, per quanto riguarda la parte comune, entrambi prevedono il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pm o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari. Relativamente alle conversazioni telefoniche, ai flussi di informazioni informatiche o telematiche e ai dati riguardanti il traffico telefonico (anche se non più coperti da segreto) fino alla conclusione delle indagini preliminari, idem come sopra: divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti di indagine. Se poi si andava al dibattimento, non era consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del Pm, se non dopo la sentenza d’appello. Hai voglia di aspettare, diritto di informazione!
Questo per quanto riguarda i divieti di pubblicazione. Passando invece alle modalità intercettative, la durata delle intercettazioni era di 15 giorni, prorogabile per altri 15 dal giudice con decreto motivato, per un massimo di 60 giorni, contro i 75 previsti dal ddl Alfano; limite questo superabile solo in caso di nuovi elementi d’indagine.
Le pene per il giornalisti che pubblicavano atti di intercettazioni coperte da segreto, con il DDL Mastella erano decisamente più severe: un’ammenda che andava dai 10 mila euro ai 100 mila euro, ovvero la pena dell’arresto per 30 giorni. Inoltre, era prevista la pubblicazione nei giornali – a spese dei responsabili – del provvedimento che accertava l’illecito. Il DDL Alfano è oggi molto più clemente: l’ammenda va dai 2 mila euro ai 10 mila euro per la pubblicazione degli atti (non è previsto l’arresto), mentre per quanto riguarda le intercettazioni, l’arresto è previsto fino ai due mesi con un’ammenda dai 4 mila ai 20 mila euro.
La rivelazione di notizie sugli atti del procedimento coperto da segreto d’ufficio era punita in modo rigoroso dal DDL Mastella: la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni. Se il fatto era commesso per colpa o per “agevolazione colposa”, la reclusione prevista era fino a un anno, che aumentava da 1 ai 5 anni per un pubblico ufficiale (es. un agente di polizia giudiziaria o un segretario del PM).
Per quanto riguarda poi il venire a conoscenza in modo illecito di atti del procedimento coperti da segreto d’ufficio, il DDL Mastella prevedeva la reclusione da 1 ai 3 anni, e per chi deteneva conversazioni telefoniche illecite la reclusione prevista era da 6 mesi ai 4 anni.
Infine, chiunque rivelava, con qualsiasi mezzo al pubblico il contenuto (totale o parziale) di documenti elaborati per mezzo di una raccolta illecita di informazioni, sarebbe stato punito con la reclusione da 6 mesi ai 4 anni. La pena aumentava per il pubblico ufficiale.
Insomma, se si voleva protestare contro i bavagli, il DDL Mastella risultava più appetibile, rispetto all’attuale testo all’esame del Senato. Ma – come ho detto prima – quel famoso disegno di legge era sostenuto dall’attuale minoranza, e dunque era considerato “giusto”. Probabilmente avrebbe visto la luce se non ci fosse stata la crisi di Governo che portò alle elezioni del 2008, anche perché – è bene ricordare – alla Camera il DDL Mastella ottenne praticamente 447 voti favorevoli, 7 astensioni e nessun contrario. Un progetto di legge che ottiene un sifatto risultato, difficilmente non sarebbe passato se ce ne fosse stato il tempo.
Oggi, invece, la protesta monta e coinvolge tutti: dai giornalisti ai vari popoli multicolore. Non si salvano neanche i ragazzini delle elementari, abituati a protestare già dai tempi della riforma Gelmini. Persino i quotidiani di destra non ci stanno, e per dirla con Feltri, “non si capisce perché debba essere approvata una legge che, per tutelare la privacy, viola il diritto alla libertà di stampa. La privacy è sacrosanta ma per tutelarla basterebbe imporre ai pm di trattare solo le intercettazioni con rilevanza penale e distruggere tutto il resto.” Giustamente, dico io. Peccato però che un simile imposizione (con tanto di divieto di trasgressione) non avrebbe alcuna conseguenza per il PM, anche perché nel momento in cui il DDL prevedesse una qualsiasi sanzione a carico dell’inquirente, dalla violazione della libertà di stampa si passerebbe all’istante alla violazione dell’indipendenza e dell’autonomia del PM, con tutto quel che ne conseguirebbe in fatto di polemiche e accuse contro una maggioranza che non può fare nulla, senza il consenso di sindacati, CSM, Presidente della Repubblica e persino i ragazzini delle elementari… Per farla breve: come spesso accade, qui in Italia, la tovaglia è sempre troppo corta…

Autore: Il Jester » Articoli 1411 | Commenti: 2325

Il Jester è un blog di politica, attualità, cultura e diritto online dal 2007.

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  • OkNo
  • http://moltorumorexnulla.blogspot.com trippi

    Ciao, non è vero che non si parlò del decreto della sinistra per imbavagliare i bloggers. Ricordo che ci unimmo bloggers di destra e di sinistra e organizzammo un bel tam tam organizzato http://crisal1de.wordpress.com/2007/10/19/le-tre-scimmiette/

    • Il Jester

      Ciao Trippi, be’, come ho già detto in altra sede, non parlo qui dei bloggers, ma della legge sulle intercettazioni. In effetti, facendo una breve ricerca, qualche protesta anche allora fu fatta, ma nulla in confronto a quella attuale. Oggi, sembra che siamo sul baratro della dittatura con una sorta di riedizione del Minculpop… Cose dell’altro mondo… Personalmente ritengo che la privacy debba essere tutelata con maggiore intensità rispetto al diritto all’informazione. Anche perché – diciamocela tutta – l’informazione in un discorso di relazioni amorose, di festini e di avventure più o meno trasgressive ce n’è ben poca…

  • Alessandro

    Quel DDL per prima cosa non rischiò di divenire legge e quindi la protesta si fermò. Oggi invece abbiamo un governo che ha i numeri e l’intenzione di far divenire legge questa porcata. Intendiamoci il DDL Mastella era anch’esso una porcata. Punto due in questo Bavaglio ci sono le maximulte anche per gli editori. Quegli editori che fino ad oggi teoricamente dovevano rimanere sulla soglia della redazione adesso vi entreranno imponendo ai giornalisti di non pubblicare (minimo 26.000 max 465.000 euro di multa). Punto tre adesso sono massimo 75 giorni prorogabili di 3 giorni in tre giorni (trasmettere tutti gli incartamenti aspettare che tre giudici si riuniscano e decidano positivamente per la proroga… giusto la nostra giustizia non è già intasata…) e cosa assurda con il presupposto che si potrà intercettare solo se si saranno già raccolti elementi di colpevolezza (assurdo, se so che già è colpevole a che mi serve intercettare?) Punto quattro adesso si potranno piazzare le cimici solo in ambienti pubblici (in casa, in ufficio, o in macchina no. Bene per evitare di essere ascoltati basterà trattare alcune questioni nella propria auto, magari mangiando qualche snack e bevendo qualche bibita per rilassarsi, ma che dico, perché non d’avanti al proprio camino al caldo, sorseggiando del buon brandy?). Punto cinque, se intercetto un parlamentare devo avvisare la camera competente. Giusto così potranno avvisarlo. Per un prete devo avvisare la diocesi e per un alto prelato il vaticano. Punto sei, se un pm viene denunciato per rivelazione del segreto d’ufficio o rilascia interviste su un’inchiesta che sta seguendo può essere sostituito dal procuratore capo. Un’altra arma in mano agli indagati. Punto sette, le intercettazioni avranno valore di prova solo per i reati per le quali erano state autorizzate. Se sto intercettando per evasione e ascolto i due che si mettono d’accordo per uccidere qualcuno (ma vale per qualsiasi altro reato) , quelle intercettazioni non saranno valide!!! Assurdo!!

    • Il Jester

      Punto Uno. Questa legge non è perfetta, ma certamente va nella giusta direzione. Si è abusato in modo vergognoso delle intercettazioni per fini diversi dall’assicurare i criminali alla giustizia. L’utilizzo che si è fatto degli stralci delle intercettazioni per imbastire processi mediatici e mettere alcuni cittadini – spesso ignari – alla gogna è qualcosa che non era più tollerabile e per la quale dobbiamo solo riflettere. I colpevoli di questo “inasprimento” sono solo coloro che hanno usato certi strumenti in modo distorto.
      Punto Due. Gli editori già controllano quello che viene pubblicato o meno dai loro giornali. Ritenere che questa norma aumenti tale controllo è solo una paura senza alcun fondamento. Piuttosto, forse staranno più attenti a non permettere la pubblicazione di notizie false o comunque strumentalizzate politicamente. La libertà di stampa non è la libertà di offendere o sputtanare il prossimo. Qualcuno dovrebbe imparare che c’è una bella differenza fra i due ambiti.
      Punto Tre. La norma di cui parli, si riferisce all’ipotesi che siano scaduti tutti i termini per effettuare le intercettazioni, laddove emerga dalle indagini che le operazioni di cui all’articolo 266 c.p.p. possono consentire l’acquisizione di elementi fondamentali per l’accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell’articolo 266. In tal caso, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni e trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica. E’ chiaro che le intercettazioni non possono essere fatte all’infinito, e l’ipotesi della prorogabilità di tre giorni fa riferimento a situazioni specifiche ed eccezionali, come l’impedimento della commissione di un reato o l’acquisizione di elementi fondamentali per l’accertamento di un reato: attività queste che possono svolgersi nel giro di una giornata o due, stante la caratteristica urgente e contingente. Peraltro, il PM può intercettare mentre i giudici decidono la proroga. Mica è scritto che il PM deve aspettare la convalida per intercettare: allora sì che la norma sarebbe stata illogica! L’esito della proroga al massimo incide sulla utilizzabilità delle intercettazioni: proroga non concessa, intercettazioni non utilizzabili.
      Punto Quattro. Non si parla di gravi indizi di colpevolezza, ma di gravi indizi di reato. Ciò significa che è sufficiente – come ora – che si ritenga che si stia commettendo un reato per giustificare l’intercettazione. Peraltro, le intercettazioni non sono mai state permesse per acquisire notizie di reato (lo stesso codice attuale lo vieta), ma solo per proseguire le indagini. In uno Stato di Polizia e in una dittatura, le intercettazioni hanno la funzione di permettere l’acquisizione di un reato.
      Punto Cinque. E questa da dove l’hai tirata fuori? Non vi sono limiti in relazione ai luoghi dove si può intercettare. L’intercettazione può essere effettuata laddove vi sia il sospetto si stia consumando un delitto tra quelli previsti per le intercettazioni.
      Punto Cinque. La norma che prevede l’obbligo di avvisare la camera di appartenenza del Parlamentare è già in vigore, perché deve essere chiesta l’autorizzazione. Sveglia! E non da oggi, ma da qualche anno.
      Punto Sei. E’ giusto che un PM che riveli il segreto d’ufficio venga punito. Dove sta lo scandalo? Un avvocato se rivela quanto appreso dal segreto professionale, viene punito per violazione del segreto professionale. Lo stesso il medico, o il Notaio. Non vedo perchè il PM invece debba essere impunibile per aver violato il segreto istruttorio. Ma che razza di ragionamento fai? Ma dove vivi? Ti piacerebbe che il tuo medico o il tuo avvocato andassero dai giornali a sputtanare gli affari tuoi? Magari quante malattie hai, o quali guai giudiziari stai affrontando? Credo proprio di no. E ti piacerebbe dunque che un PM andasse a dire che magari sei indagato per minacce, stalking o ricettazione? Ma sai che differenza c’è tra l’essere indagato e l’essere condannato? Se conosci questa differenza, questo ragionamento non lo dovresti mai fare!
      Punto Sette. Veramente la norma stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi o per fatti diversi dai quali si procede nel procedimento. Ciò non esclude che il PM possa indagare, partendo da un’intercettazione accidentale, su un eventuale nuovo delitto che emerge dalle intercettazioni, per il quale può chiaramente chiedere una diversa autorizzazione a intercettare. Peraltro se Tizio dice nell’intercettazione che ucciderà Caio, il PM potrà ovviamente disporre tutte le attività investigative del caso per impedire a Tizio di compiere il reato o per perseguitare Tizio in ordine al reato emerso dall’intercettazione.

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