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I pub fanno musica all’aperto? E’ reato!

1 25 giugno 2008 | Old Blog | Permalink

Pub all'apertoQuante volte, d’estate, ci rechiamo nei pub con servizio all’aperto, per gustarci una birra fresca (io preferisco le nere e rosse) e goderci così una chiacchierata con gli amici? E quante volte, in questi pub, giocherellando con il fondo del nostro bicchiere, tra una battuta e l’altra, sprofondiamo, rapiti, negli strepiti stonati dei novelli cantanti da karaoke o nelle canzoni revival improvvisate da band locali che ci strappano adolescenziali ricordi di amori sbiaditi in stile “Tre metri sopra il cielo” (o se preferite “Il tempo delle mele”)?
Direi parecchie volte… Peccato che d’ora in avanti sarà un reato. Intendiamoci, non tanto gustarsi la birra (a meno che, dovendo guidare, ci becchino in auto con il tasso alcolico superiore al limite tollerato), oppure struggerci in ricordi nostalgici di tempi e situazioni oramai parte del nostro passato, quanto piuttosto l’esecuzione all’aperto della musica che agita il nostro cuore e sollecita i nostri romantici e malinconici flashback.
Eh sì! Pare che la Suprema Corte di Cassazione abbia deciso di mettere definitivamente fine al rumore più o meno assordante del divertimento notturno estivo, stabilendo multe (che non sono sanzioni amministrative, ma vere e proprie sanzioni penali) per i gestori dei pub che intrattengono i loro ospiti con musica all’aperto.
Ora sicuramente vi starete domandando: “Ebbe’? Che c’è di strano? E’ tutto normale. Se i cittadini sporgono denuncia per disturbo della quiete pubblica, è chiaro che i gestori vengano condannati. Ed è altrettanto chiaro che però tali cittadini devono dimostrare che sono state superate le soglie di tolleranza.”
Errato! E’ qui che sta la fregatura! La Cassazione ha infatti stabilito che la polizia giudiziaria (carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza e polizia di Stato) debbano accertare solamente la presenza di impianti musicali presso il locale “incriminato”. Non è più necessaria alcuna denuncia, così come non è più necessario dimostrare che siano stati superati i limiti di tolleranza, essendo in tal senso sufficienti i diretti accertamenti da loro operati.
Orbene, non voglio certo addentrarmi in particolarismi tecnico-giuridici. Sia mai che voglia annoiare. Piuttosto volevo fare una riflessione: il disturbo alla quiete pubblica (art. 659 c.p.) è un reato che va a punire chi, con schiamazzi, rumori, segnalazioni acustiche ecc., disturba il riposo e le occupazioni delle persone. Non essendo prevista la querela, la contravvenzione è procedibile d’ufficio, cioè su iniziativa dell’autorità giudiziaria (nel caso di reato che prevede la querela, l’autorità giudiziaria può muoversi solo se è il cittadino offeso dal crimine a presentare formale esposto). Per cui, la Cassazione dice certamente bene quando asserisce la non necessarietà della denuncia da parte dei cittadini disturbati: le forze dell’ordine possono intervenire autonomamente per l’accertamento dell’infrazione. Ma – evidentemente – sbaglia quando afferma che non è necessario alcun accertamento (obiettivo) atto a dimostrare il superamento della soglia di tolleranza, ritenendo sufficiente la presenza degli impianti nel centro abitato e l’accertamento “soggettivo” delle forze dell’ordine.
Sbaglia perché chiaramente la semplice presenza di impianti acustici in un centro abitato, non può assolutamente considerarsi elemento capace di integrare il reato previsto all’art. 659. Al massimo, se proprio vogliamo essere pignoli, potrebbe essere un indizio, ma nulla di più.
E sbaglia ancora, perché la semplice valutazione soggettiva delle forze dell’ordine non può assolutamente costituire prova della violazione della norma penale in questione. Altrimenti, facendo un parallelismo, potrebbe integrarsi reato di guida in stato di ubriachezza anche solo con l’annusamento da parte del poliziotto dell’alito del guidatore, con benedizione di palloncini e affini…
Insomma, a me pare che la Cassazione, in questo caso, abbia introdotto un’interpretazione del fatto penale assolutamente discutibile e un po’ stiracchiata. Se è indubbia la tutela del diritto al riposo notturno (chi di noi non ha stramaledetto le feste paesane quando volevamo dormire?), è altrettanto indubbio che tale tutela debba essere fatta con l’utilizzo di tutti quegli strumenti che garantiscano un accertamento obiettivo e incontestabile dell’infrazione. E ciò può avvenire solo con l’uso di apparecchiature adatte a valutare il superamento delle soglie di tolleranza stabilite sempre dalla legge. In altre parole, l’udito del poliziotto non può essere sufficiente per accertare l’infrazione della norma. Se l’art. 659 è già di per sé norma penale in bianco (visto che affida ad altre leggi non penali la definizione dell’ulteriore elemento del reato; nel nostro caso: quando un rumore possa definirsi capace di disturbare), pare francamente eccessivo che tale ulteriore elemento possa essere definito, non già da apparecchiature che effettuano riscontri obiettivi (privi di qualunque valutazione soggettiva), quanto piuttosto dall’udito del poliziotto o anche del presunto testimone.
Mi auguro perciò che l’indirizzo della sezione della Corte che ha emesso la sentenza muti o venga contraddetto da altra sezione. In un mondo tecnologico dove lo Stato può disporre dei migliori strumenti per accertare la commissione dei reati, mi sembra del tutto fuori luogo che ci si affidi ancora alle valutazioni soggettive e per nulla certe dei pubblici ufficiali. Soprattutto quando il confine fra reato e comportamento penalmente lecito è davvero labile come nel caso della musica all’aperto.

Autore: Il Jester » Articoli 1411 | Commenti: 2325

Il Jester è un blog di politica, attualità, cultura e diritto online dal 2007.

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