<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" > <channel><title>Commenti a: Ecco la prova dell&#8217;abuso contro le liste PDL nel Lazio</title> <atom:link href="http://www.iljester.it/ecco-la-prova-dellabuso-contro-le-liste-pdl-nel-lazio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.iljester.it/ecco-la-prova-dellabuso-contro-le-liste-pdl-nel-lazio.html</link> <description>Blog di opinioni personali</description> <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:29:39 +0000</lastBuildDate> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator> <item><title>Di: rffgg</title><link>http://www.iljester.it/ecco-la-prova-dellabuso-contro-le-liste-pdl-nel-lazio.html/comment-page-2#comment-1943</link> <dc:creator>rffgg</dc:creator> <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:04:40 +0000</pubDate> <guid isPermaLink="false">http://www.iljester.it/?p=5969#comment-1943</guid> <description>Ora scrivi delle liste penati e fromigoni che ha scoperto sallusti. e scrivi della lista polverini che non serviva la firma del notaio, lo dice la legge!! Facciamo conoscere la violenza che è stata fatta contro la democrazia dai giochi di potere della sinistra!!</description> <content:encoded><![CDATA[<p>Ora scrivi delle liste penati e fromigoni che ha scoperto sallusti.<br /> e scrivi della lista polverini che non serviva la firma del notaio, lo dice la legge!!<br /> Facciamo conoscere la violenza che è stata fatta contro la democrazia dai giochi di potere della sinistra!!</p> ]]></content:encoded> </item> <item><title>Di: Il Jester</title><link>http://www.iljester.it/ecco-la-prova-dellabuso-contro-le-liste-pdl-nel-lazio.html/comment-page-2#comment-1941</link> <dc:creator>Il Jester</dc:creator> <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:30:14 +0000</pubDate> <guid isPermaLink="false">http://www.iljester.it/?p=5969#comment-1941</guid> <description>Si vede che non sei un giurista. Le norme non si leggono a compartimenti stagni. Tuttavia, quello che riporti è vero, ma nel caso del Lazio, la stessa legge regionale elettorale, la n. 2 del 2005, all&#039;art. 1 comma 2 rinvia alla legge 108/1968. In verità, la norma parla di (mero) &quot;recepimento&quot;, ma chiaramente il termine utilizzato deve essere inteso nel senso di rinvio, anche perché il legislatore regionale non ha la disponibilità normativa della legge che recepisce, potendo questa essere modificata autonomamente dal legislatore nazionale, e non per questo facendo venir meno l&#039;efficacia dispositiva dell&#039;art. 1 della legge regionale Lazio n. 2 del 2005. Mi spiego con un esempio: il legislatore regionale ha disposto che la legge 2 del 2005 recepisce - per quanto non disciplinato dalla legge medesima - quanto è disposto nella legge statale 108/1968. Orbene, se il legislatore statale - a un certo punto - decidesse di modificare la legge recepita, il recepimento a cui dovrebbe riferirsi la legge regionale 2/2005 è sempre e comunque la legge 108/1968, seppur modificata. Per cui, se questo vale per le modifiche del legislatore nazionale, altrettanto vale per i decreti interpretativi della medesima legge e lo stesso per le istruzioni riferite sempre alla medesima legge. Si tratta di una competenza residuale riconosciuta dallo stesso legislatore regionale. Attenzione però! Diverso discorso si sarebbe dovuto fare se il legislatore regionale avesse precisato che il recepimento è limitato alla legge 108 del 1968 vigente al momento della promulgazione della legge regionale. In tal caso, sarebbe stato escluso dal recepimento - bada! - qualsiasi modifica futura che il legislatore nazionale avesse fatto sulla legge medesima e ovviamente tutti gli atti normativi e amministrativi successivi (compresa l&#039;istruzione e il decreto interpretativo), perché avrebbe cristallizzato la norma recepita al momento della entrata in vigore della legge regionale. Tornando pertanto alla tua osservazione, si è verificato un circolo vizioso: la legge regionale n. 2/2005 rinvia per la disciplina relativa al deposito delle liste alla legge statale 108/1968; l&#039;istruzione riferita alla legge statale del 1968 stabilisce che la medesima è applicabile solo nelle regioni a statuto ordinario che non hanno adottato una propria disciplina in merito; la regione Lazio, per effetto del rinvio/recepimento, non ha una propria autonoma disciplina ai sensi della legge costituzionale n. 1/1999. Perciò, l&#039;istruzione è perfettamente applicabile. Riassumendo. A mio sommesso parere, sia il decreto che l&#039;istruzione sono operative anche nella Regione Lazio. La contestazione è pretestuosa e la decisione del TAR può essere considerata inaccettabile sotto diversi profili: è certamente una forzatura del dato normativo come pochi ne ho visto. Aggiungiamoci anche la carenza di legittimità del Consiglio Regionale del Lazio a sollevare un conflitto di attribuzione, in quanto Consiglio di fatto sciolto e dunque operante in regime di amministrazione ordinaria, e abbiamo un quadro preciso di quello che sta accadendo a Roma. Beninteso: con questo non voglio giustificare i pasticci e il pressapochismo dei dirigenti del PDL incaricati di depositare le famose liste.</description> <content:encoded><![CDATA[<p>Si vede che non sei un giurista. Le norme non si leggono a compartimenti stagni. Tuttavia, quello che riporti è vero, ma nel caso del Lazio, la stessa legge regionale elettorale, la n. 2 del 2005, all&#8217;art. 1 comma 2 rinvia alla legge 108/1968. In verità, la norma parla di (mero) &#8220;recepimento&#8221;, ma chiaramente il termine utilizzato deve essere inteso nel senso di rinvio, anche perché il legislatore regionale non ha la disponibilità normativa della legge che recepisce, potendo questa essere modificata autonomamente dal legislatore nazionale, e non per questo facendo venir meno l&#8217;efficacia dispositiva dell&#8217;art. 1 della legge regionale Lazio n. 2 del 2005.<br /> Mi spiego con un esempio: il legislatore regionale ha disposto che la legge 2 del 2005 recepisce &#8211; per quanto non disciplinato dalla legge medesima &#8211; quanto è disposto nella legge statale 108/1968. Orbene, se il legislatore statale &#8211; a un certo punto &#8211; decidesse di modificare la legge recepita, il recepimento a cui dovrebbe riferirsi la legge regionale 2/2005 è sempre e comunque la legge 108/1968, seppur modificata. Per cui, se questo vale per le modifiche del legislatore nazionale, altrettanto vale per i decreti interpretativi della medesima legge e lo stesso per le istruzioni riferite sempre alla medesima legge. Si tratta di una competenza residuale riconosciuta dallo stesso legislatore regionale.<br /> Attenzione però! Diverso discorso si sarebbe dovuto fare se il legislatore regionale avesse precisato che il recepimento è limitato alla legge 108 del 1968 vigente al momento della promulgazione della legge regionale. In tal caso, sarebbe stato escluso dal recepimento &#8211; bada! &#8211; qualsiasi modifica futura che il legislatore nazionale avesse fatto sulla legge medesima e ovviamente tutti gli atti normativi e amministrativi successivi (compresa l&#8217;istruzione e il decreto interpretativo), perché avrebbe cristallizzato la norma recepita al momento della entrata in vigore della legge regionale.<br /> Tornando pertanto alla tua osservazione, si è verificato un circolo vizioso: la legge regionale n. 2/2005 rinvia per la disciplina relativa al deposito delle liste alla legge statale 108/1968; l&#8217;istruzione riferita alla legge statale del 1968 stabilisce che la medesima è applicabile solo nelle regioni a statuto ordinario che non hanno adottato una propria disciplina in merito; la regione Lazio, per effetto del rinvio/recepimento, non ha una propria autonoma disciplina ai sensi della legge costituzionale n. 1/1999. Perciò, l&#8217;istruzione è perfettamente applicabile.<br /> Riassumendo. A mio sommesso parere, sia il decreto che l&#8217;istruzione sono operative anche nella Regione Lazio. La contestazione è pretestuosa e la decisione del TAR può essere considerata inaccettabile sotto diversi profili: è certamente una forzatura del dato normativo come pochi ne ho visto. Aggiungiamoci anche la carenza di legittimità del Consiglio Regionale del Lazio a sollevare un conflitto di attribuzione, in quanto Consiglio di fatto sciolto e dunque operante in regime di amministrazione ordinaria, e abbiamo un quadro preciso di quello che sta accadendo a Roma.<br /> Beninteso: con questo non voglio giustificare i pasticci e il pressapochismo dei dirigenti del PDL incaricati di depositare le famose liste.</p> ]]></content:encoded> </item> <item><title>Di: Corrado</title><link>http://www.iljester.it/ecco-la-prova-dellabuso-contro-le-liste-pdl-nel-lazio.html/comment-page-2#comment-1940</link> <dc:creator>Corrado</dc:creator> <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:50:30 +0000</pubDate> <guid isPermaLink="false">http://www.iljester.it/?p=5969#comment-1940</guid> <description> PAG. 4 delle istruzioni del ministero: &lt;em&gt;Le istruzioni che seguono si propongono di coordinare le anzidette disposizioni –  &lt;strong&gt;per le elezioni che si svolgono nelle regioni a statuto ordinario le quali non abbiano ancora adottato una propria disciplina secondo quanto prevede l’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999&lt;/strong&gt; – al fine di fornire ai competenti organi un’opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali e delle liste regionali dei candidati.&lt;/em&gt; Il Lazio una propria legge regionale in materia elettorale ce l&#039;ha. Per quanto ne capisco (non sono un giurista), quelle disposizioni non valgono nel Lazio ma solo in alcune regioni. </description> <content:encoded><![CDATA[<p>PAG. 4 delle istruzioni del ministero: <em>Le istruzioni che seguono si propongono di coordinare le anzidette disposizioni –  <strong>per le elezioni che si svolgono nelle regioni a statuto ordinario le quali non abbiano ancora adottato una propria disciplina secondo quanto prevede l’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999</strong> – al fine di fornire ai competenti organi un’opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali e delle liste regionali dei candidati.</em><br /> Il Lazio una propria legge regionale in materia elettorale ce l&#8217;ha. Per quanto ne capisco (non sono un giurista), quelle disposizioni non valgono nel Lazio ma solo in alcune regioni.</p> ]]></content:encoded> </item> <item><title>Di: Il Jester</title><link>http://www.iljester.it/ecco-la-prova-dellabuso-contro-le-liste-pdl-nel-lazio.html/comment-page-1#comment-1938</link> <dc:creator>Il Jester</dc:creator> <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:13:44 +0000</pubDate> <guid isPermaLink="false">http://www.iljester.it/?p=5969#comment-1938</guid> <description>Certo che sì. Io ogni tanto comunque entravo. Ma tu hai Facebook?</description> <content:encoded><![CDATA[<p>Certo che sì. Io ogni tanto comunque entravo. Ma tu hai Facebook?</p> ]]></content:encoded> </item> <item><title>Di: PensieroLiberale</title><link>http://www.iljester.it/ecco-la-prova-dellabuso-contro-le-liste-pdl-nel-lazio.html/comment-page-1#comment-1937</link> <dc:creator>PensieroLiberale</dc:creator> <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:11:01 +0000</pubDate> <guid isPermaLink="false">http://www.iljester.it/?p=5969#comment-1937</guid> <description>Scusa per il doppio commento ma la connessione fa i capricci. A proposito dopo tanto tempo torno a leggere i miei blog preferiti. Se entri da me vedrai in che modo ho perso tempo. Ricominciamo a frequentarci virtualmente?</description> <content:encoded><![CDATA[<p>Scusa per il doppio commento ma la connessione fa i capricci.<br /> A proposito dopo tanto tempo torno a leggere i miei blog preferiti.<br /> Se entri da me vedrai in che modo ho perso tempo.<br /> Ricominciamo a frequentarci virtualmente?</p> ]]></content:encoded> </item> <item><title>Di: PensieroLiberale</title><link>http://www.iljester.it/ecco-la-prova-dellabuso-contro-le-liste-pdl-nel-lazio.html/comment-page-1#comment-1936</link> <dc:creator>PensieroLiberale</dc:creator> <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:07:14 +0000</pubDate> <guid isPermaLink="false">http://www.iljester.it/?p=5969#comment-1936</guid> <description>Vorrebbero vincere perchè alla disputa partecipano solo loro. Si sottovalutano troppo questi fascisti rossi.</description> <content:encoded><![CDATA[<p>Vorrebbero vincere perchè alla disputa partecipano solo loro. Si sottovalutano troppo questi fascisti rossi.</p> ]]></content:encoded> </item> <item><title>Di: Il Jester</title><link>http://www.iljester.it/ecco-la-prova-dellabuso-contro-le-liste-pdl-nel-lazio.html/comment-page-1#comment-1935</link> <dc:creator>Il Jester</dc:creator> <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:06:45 +0000</pubDate> <guid isPermaLink="false">http://www.iljester.it/?p=5969#comment-1935</guid> <description>Come posso darti torto?</description> <content:encoded><![CDATA[<p>Come posso darti torto?</p> ]]></content:encoded> </item> <item><title>Di: PensieroLiberale</title><link>http://www.iljester.it/ecco-la-prova-dellabuso-contro-le-liste-pdl-nel-lazio.html/comment-page-1#comment-1934</link> <dc:creator>PensieroLiberale</dc:creator> <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:04:30 +0000</pubDate> <guid isPermaLink="false">http://www.iljester.it/?p=5969#comment-1934</guid> <description>Questi fascisti rossi non mollano e vorrebbero vincere escludendo gli avversari dalla partita. Tremendo.</description> <content:encoded><![CDATA[<p>Questi fascisti rossi non mollano e vorrebbero vincere escludendo gli avversari dalla partita.<br /> Tremendo.</p> ]]></content:encoded> </item> </channel> </rss>
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