Qui non voglio parlare del decreto interpretativo emanato dal governo, né della foto di Che Guevara ritratta dietro il giudice che ha deciso l’esclusione delle liste. Semplicemente perché se una rondine non fa primavera, non si vede perché la foto del più grande assassino del comunismo dopo Stalin faccia di chi la espone un comunista. Per cui, tralasciamo questi aspetti marginali alla Consulta, al giudizio degli elettori e di chi crede nell’assoluta obiettività della giustizia italiana, e occupiamoci di carta, perché – come dice il proverbio – carta canta.
Sappiamo bene come sono andate a finire le cose qualche giorno fa, quando le liste vennero escluse nel Lazio. Chi doveva riceverle le rifiutò perché consegnate in ritardo e perché irregolari. Un abuso che ora è dimostrabile tramite un documento che è sicuramente antecedente al giorno incriminato e che peraltro è un atto di imperio del Ministro dell’Interno, dimostrandosi di fatto disatteso e non applicato, con tutto quello che ne è conseguito in termini di polemiche, situazioni di pericolo per la nostra democrazia e di fratture costituzionali e istituzionali altrimenti evitabili.
Parlo delle istruzioni date da Maroni nel mese di febbraio 2010, in vista proprio delle elezioni regionali e provinciali. E’ significativo in questo senso quanto viene stabilito nell’atto in questione, laddove vengono istruiti gli uffici preposti alla ricezione delle liste. In particolare, al paragrafo 17 (pag. 26) viene stabilito: “Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.” (Scarica il documento).
Capito? Il cancelliere che riceve le liste non può rifiutarsi di riceverle se presentate tardivamente oppure irregolari. E invece cosa è accaduto nel Lazio? Be’, sappiamo tutti cosa è accaduto grazie alla mitologia del panino (o se preferite, delle sbianchettature): il cancelliere ha rifiutato la ricezione delle liste arrivate in ritardo e per giunta contestate come irregolari. Una completa disattesa di una circolare ministeriale che – ricordiamo – benché non sia legge, ma atto di interpretazione della legge, è pure un provvedimento amministrativo del superiore gerarchico: in questo specifico caso, del Ministro dell’Interno a cui il Cancelliere deve obbedienza.
Un abuso dunque? Credo proprio di sì, e mi domando se il TAR del Lazio ieri abbia tenuto in considerazione questo “piccolo” particolare che ha creato questo grosso problema, oppure – semplicemente – si sia lasciato condizionare dai costituzionalisti della domenica che – vestiti di viola e color lillà – sono andati a fare cagnara dinanzi agli uffici del potere, urlando attentati presunti e infondati alla democrazia per un decreto banalmente interpretativo di una norma di legge statale, e non già – come hanno accusato nella regione Lazio – di una legge regionale. Quando si vuole mistificare, certamente non si bada né alla forma né alla sostanza. Si mistifica e basta, perché è il risultato quello che conta. E del resto, Machiavelli insegnava bene: il fine giustifica i mezzi. E se il fine è l’amministrazione di una regione importante come il Lazio, senza peraltro l’opposizione, be’ allora i mezzi possono essere i più disparati.




















Si vede che non sei un giurista. Le norme non si leggono a compartimenti stagni. Tuttavia, quello che riporti è vero, ma nel caso del Lazio, la stessa legge regionale elettorale, la n. 2 del 2005, all’art. 1 comma 2 rinvia alla legge 108/1968. In verità, la norma parla di (mero) “recepimento”, ma chiaramente il termine utilizzato deve essere inteso nel senso di rinvio, anche perché il legislatore regionale non ha la disponibilità normativa della legge che recepisce, potendo questa essere modificata autonomamente dal legislatore nazionale, e non per questo facendo venir meno l’efficacia dispositiva dell’art. 1 della legge regionale Lazio n. 2 del 2005.
Mi spiego con un esempio: il legislatore regionale ha disposto che la legge 2 del 2005 recepisce – per quanto non disciplinato dalla legge medesima – quanto è disposto nella legge statale 108/1968. Orbene, se il legislatore statale – a un certo punto – decidesse di modificare la legge recepita, il recepimento a cui dovrebbe riferirsi la legge regionale 2/2005 è sempre e comunque la legge 108/1968, seppur modificata. Per cui, se questo vale per le modifiche del legislatore nazionale, altrettanto vale per i decreti interpretativi della medesima legge e lo stesso per le istruzioni riferite sempre alla medesima legge. Si tratta di una competenza residuale riconosciuta dallo stesso legislatore regionale.
Attenzione però! Diverso discorso si sarebbe dovuto fare se il legislatore regionale avesse precisato che il recepimento è limitato alla legge 108 del 1968 vigente al momento della promulgazione della legge regionale. In tal caso, sarebbe stato escluso dal recepimento – bada! – qualsiasi modifica futura che il legislatore nazionale avesse fatto sulla legge medesima e ovviamente tutti gli atti normativi e amministrativi successivi (compresa l’istruzione e il decreto interpretativo), perché avrebbe cristallizzato la norma recepita al momento della entrata in vigore della legge regionale.
Tornando pertanto alla tua osservazione, si è verificato un circolo vizioso: la legge regionale n. 2/2005 rinvia per la disciplina relativa al deposito delle liste alla legge statale 108/1968; l’istruzione riferita alla legge statale del 1968 stabilisce che la medesima è applicabile solo nelle regioni a statuto ordinario che non hanno adottato una propria disciplina in merito; la regione Lazio, per effetto del rinvio/recepimento, non ha una propria autonoma disciplina ai sensi della legge costituzionale n. 1/1999. Perciò, l’istruzione è perfettamente applicabile.
Riassumendo. A mio sommesso parere, sia il decreto che l’istruzione sono operative anche nella Regione Lazio. La contestazione è pretestuosa e la decisione del TAR può essere considerata inaccettabile sotto diversi profili: è certamente una forzatura del dato normativo come pochi ne ho visto. Aggiungiamoci anche la carenza di legittimità del Consiglio Regionale del Lazio a sollevare un conflitto di attribuzione, in quanto Consiglio di fatto sciolto e dunque operante in regime di amministrazione ordinaria, e abbiamo un quadro preciso di quello che sta accadendo a Roma.
Beninteso: con questo non voglio giustificare i pasticci e il pressapochismo dei dirigenti del PDL incaricati di depositare le famose liste.
Commento di Il Jester - 10 marzo 2010 alle 00:30 Il Jester[Quota] [Replica]
Ora scrivi delle liste penati e fromigoni che ha scoperto sallusti.
e scrivi della lista polverini che non serviva la firma del notaio, lo dice la legge!!
Facciamo conoscere la violenza che è stata fatta contro la democrazia dai giochi di potere della sinistra!!
Commento di rffgg - 10 marzo 2010 alle 10:04 rffgg[Quota] [Replica]