La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito a diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate contro il reato di clandestinità e l’aggravante di clandestinità. I giudici costituzionali sono stati chiamati per stabilire se le norme violassero o meno l’art. 3 e 25 Cost. Da quando riportano i quotidiani oggi, la Consulta ha bocciato l’aggravante di clandestinità, mentre ha ritenuto legittimo il reato di clandestinità. La differenza è evidente. Il reato attiene a una condotta autonoma: Tizio è punito per il semplice fatto che è presente nel territorio italiano senza permesso di soggiorno. L’aggravante inasprisce la pena di un reato: Tizio commette un furto, la pena prevista viene aumentata perché Tizio è clandestino.
I giudici della corte – dicono le indiscrezioni – avrebbero ritenuto incostituzionale l’aggravante perché l’aggravante della pena andrebbe a collidere con il principio del “ne bis in idem”, e cioè con il divieto per un giudice di giudicare una persona per lo stesso fatto. Inoltre l’aggravante, prevista all’art. 61 c.p., n. 11bis, andrebbe a collidere con il principio del “fatto materiale” a giustificazione del reato. In pratica, affinché a un imputato venga contestata l’aggravante, questa aggravante deve essere collegata a un fatto materiale (commissivo od omissivo) e non già al semplice status di immigrato irregolare. In altre parole, l’aggravante contestata non può essere giustificata solo dallo status di clandestino.
Per quanto riguarda il reato di clandestinità, pare siano state rigettate tutte le questioni di incostituzionalità. E del resto, non mi pare ci siano mai stati seri profili di collisione con la nostra Carta costituzionale. Il reato viene integrato nel momento in cui un soggetto penetra nel territorio nazionale senza avere i necessari permessi, per cui tiene comunque una condotta commissiva, e il reato può essere qualificato come permanente, poiché perdura finché permane lo status di clandestino. La conseguenza è un’ammenda da 5 a 10 mila euro che sicuramente il clandestino “pagherà”, appena subita la condanna.
In ogni caso, per conoscere le ragioni che hanno determinato queste decisioni, si dovrà attendere che i giudici relatori stendano la motivazione della sentenza. Certamente, l’esito positivo sul reato di immigrazione clandestina, dà ragione al Governo che l’ha voluto a tutti i costi. E sono certo che la cancellazione dell’aggravante non costituirà certo un problema, poiché il PM potrà comunque contestarla come reato autonomo rispetto all’ulteriore reato imputabile all’immigrato che delinque. L’aggravante avrebbe semplicemente agevolato il compito degli inquirenti.
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