La notizia campeggia su tutte le pagine dei giornali e naturalmente sul web. Tre dirigenti di Google Italia sono stati condannati per violazione della privacy a sei mesi di reclusione, con la pena sospesa. Vengono invece assolti dal reato di diffamazione.
Una sentenza importante che probabilmente è destinata a fare giurisprudenza. Perché per la prima volta si è riconosciuta la responsabilità penale dei responsabili di un’azienda di servizi hosting per quello che viene caricato dagli utenti sulle sue piattaforme. Nel caso in questione, alcune persone avevano caricato su Google Video un video che riprendeva i maltrattamenti subìti da un ragazzo autistico da parte di alcuni suoi compagni di scuola. Un video vergognoso che scandalizzò l’opinione pubblica.
Google naturalmente non ci sta e annuncia appello, perché secondo i suoi rappresentanti una simile sentenza minerebbe le stesse basi della libertà su internet, attribuendo una responsabilità oggettiva ai titolari di un servizio di hosting di contenuti.
Orbene, non conoscendo i termini del processo, posso fare solo considerazioni ipotetiche. La sentenza in linea di principio mi pare ineccepibile. Va da sé, infatti, che il responsabile di un servizio di hosting di contenuti non può andare esente da una qualsivoglia responsabilità se il servizio che mette a disposizione non prevede (o prevede i mondo blando) controlli e filtri capaci di escludere dalla condivisione e dalla visibilità contenuti che di per sé siano altamente lesivi della dignità e della moralità delle persone e rappresentino addirittura la commissione di un reato. Naturalmente questa conclusione solo se il responsabile non ha dimostrato o non è riuscito a dimostrare di aver fatto tutto quanto è umanamente e tecnicamente possibile per evitare la conseguenza dannosa del reato imputatogli. Cioè, se non è riuscito a provare di avere operato con diligenza, con perizia e prudenza, ovvero in osservanza della normativa nazionale specifica (nel caso di specie la normativa sulla privacy).
Nell’ipotesi contraria, e cioè laddove il responsabile abbia invece dimostrato di aver agito con i criteri di prudenza, perizia e diligenza e di avere oltremodo rispettato la normativa specifica per settore, è chiaro che non potrà e dovrà essere imputato e tanto meno riconosciuto responsabile per quanto viene caricato, e dunque pubblicato, attraverso la piattaforma internet di hosting di contenuti. Altrimenti, effettivamente, si avrebbe un’imputazione per responsabilità oggettiva che mi pare francamente forzata e illegittima.
Dall’articolo pubblicato su Andkronos, emerge che gli imputati hanno dimostrato che il video, non solo non lo hanno girato e caricato, ma non lo hanno nemmeno visionato. Per quanto mi riguarda l’ultima asserzione è chiaramente indiziante di una responsabilità quantomeno colpevole: negligenza. Perché chi ha responsabilità in ordine a un servizio di tale importanza, dovrebbe rendersi conto che i contenuti potrebbero essere altamente lesivi della privacy, della moralità e della dignità delle persone. Perciò, dinanzi a simili eventualità – facilmente prevedibili da una persona mediamente diligente (figuriamoci da una persona tecnicamente competente e di alte responsabilità) – l’interessato avrebbe dovuto apporre controlli severi su quello che veniva inserito nella piattaforma. Non ci si può in questi termini difendere asserendo: “io non sapevo”, o “io non ho visto nulla”. La responsabilità penale per colpa non prevede la consapevolezza di commettere un reato, altrimenti sarebbe responsabilità per dolo, ma l’aver agito violando le normali regole di diligenza, perizia e prudenza, ovvero le norme giuridiche che disciplinano in modo specifico quel determinato settore riferito al fatto di reato contestato.
Nulla c’entra perciò la libertà su internet che verrebbe pregiudicata dalla sentenza in questione; considerazione – a mio modo di vedere – assolutamente infondata e pretestuosa. La libertà del web non è un’esimente o una causa di giustificazione che esenta dalla responsabilità penale chi viola anche solo le ordinarie regole della diligenza, della prudenza e della perizia. Chi opera sulla rete (sia esso un provider o un gestore di hosting di contenuti) deve essere pienamente consapevole che i contenuti che offre possono potenzialmente costituire violazione delle norme penali che tutelano beni giuridicamente protetti (vita, onore, moralità, dignità della persona, dati sensibili e via dicendo) e deve pertanto attuare tutte le precauzioni del caso affinché queste violazioni non si verifichino. Solo se egli dimostra che queste precauzioni sono state adottate… solo se egli dimostra che ha agito con diligenza e nel rispetto dell’ordinamento giuridico in cui opera, potrà dirsi esentato da qualsiasi responsabilità penale. E il giudice in tal caso lo dovrà mandare assolto, perché l’imputato non l’ha commesso.
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