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	<title>Il Jester &#187; Diritto</title>
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		<title>Fini può essere &#8220;sfiduciato&#8221; come Presidente della Camera?</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Jester</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iljester.it/wp-content/2008/11/camera.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1487" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="Camera dei Deputati" src="http://www.iljester.it/wp-content/2008/11/camera.jpg" alt="" width="208" height="135" /></a>E&#8217; una domanda che in questi giorni molti si pongono. Ed è una domanda legittima, non tanto perché Fini non gode più della fiducia del Governo e della maggioranza, quanto piuttosto perché Fini, come Presidente della Camera, non è più una figura superpartes. Non è più un ruolo di garanzia per il Parlamento. E se leggiamo le ultime considerazioni da lui fatte in ordine alla mozione di sfiducia su Caliendo, l&#8217;impressione viene confermata. Egli ha detto che ha le idee chiare sul punto, aggiungendo che i suoi si riuniranno per decidere prima della votazione. Ebbene, al di là della sostanza o del significato della dichiarazione, è chiaro che questo è un comportamento politico inequivocabile che si somma a quelli precedenti, e in particolar modo allo strappo con il PDL, alla creazione di un nuovo gruppo parlamentare, a certi interventi che egli ha fatto in questi ultimi due anni in materia di immigrazione, etica, cittadinanza, economia e giustizia. Insomma, Fini ha snaturato il ruolo superpartes e istituzionale della Presidenza della Camera, rendendo la stessa una carica meramente politica.<br />
D&#8217;altro canto, la nostra Costituzione prevede sì l&#8217;istituto della fiducia/sfiducia, ma nei confronti del Governo, da parte della maggioranza del Parlamento. In altre parole, il Parlamento può sfiduciare il Governo che esprime. Dal 1995 è stata poi introdotta una nuova pratica: la sfiducia individuale. Benché la nostra Costituzione nulla dica in proposito, oggi è divenuta prassi la possibilità per il Parlamento di sfiduciare un singolo ministro e persino un sottosegretario.<br />
Pertanto, tornando al quesito: è possibile sfiduciare un Presidente della Camera o del Senato? I costituzionalisti affermano che il Presidente dell&#8217;assemblea gode della fiducia sostanziale del ramo del Parlamento che lo elegge. Questo però non significa che il Presidente una volta eletto possa essere sfiduciato. Non esiste alcun meccanismo che permetta la revoca della carica istituzionale de qua da parte dell&#8217;Assemblea. Perciò, per quanto possa essere iniquo (e lo è), i Presidenti di Camera e Senato non possono essere revocati, e certo non sfiduciati.<br />
In verità, a me così non sembra. Credo che il dato normativo si possa ampiamente superare o addirittura correggere, anche perché trattasi di una vera e propria lacuna: non si vede infatti perché non possa sussistere un meccanismo di revoca. Nel rispetto della Costituzione (che sul punto è silente) e dei regolamenti parlamentari (che non dicono nulla), a me pare possibile che il ramo di Parlamento interessato possa &#8220;sfiduciare&#8221; il Presidente dell&#8217;assemblea, laddove questi venga meno al suo dovere di imparzialità istituzionale. Se la maggioranza dell&#8217;Assemblea non ritiene più il Presidente una figura superpartes, e non ritiene più che egli adempia correttamente ai propri doveri, perché non potrebbe in teoria proporre una revoca della nomina di chi in quel momento la ricopre, procedendo successivamente o contestualmente a nuova nomina? Un quesito legittimo che però ne porta un altro. Se questa possibilità fosse ammessa, quale meccanismo adottare e quale maggioranza dovrebbe legittimamente sfiduciare? Ecco una possibile risposta, facendo riferimento ai meccanismi di elezione dei Presidenti di Camera e Senato.<br />
Per quanto riguarda la Camera, l&#8217;elezione del Presidente della Camera &#8211; secondo i regolamenti della Camera &#8211; avviene a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei componenti nelle prime tre sedute, e a  maggioranza assoluta dei presenti dopo la terza. Pertanto, ammettendo come possibile una revoca, il meccanismo potrebbe essere quasi identico, con la possibilità di &#8220;sfiduciare&#8221; il Presidente della Camera con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l&#8217;Assemblea. Sarebbe da decidere se con voto palese o a scrutinio segreto.<br />
Relativamente al Senato, si richiede invece la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l&#8217;assemblea nei primi due scrutini.  Se però non viene raggiunta la maggioranza, allora è possibile eleggere il Presidente con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se anche questa procedura non dà l&#8217;esito sperato, si passa al ballottaggio tra i  due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior  numero di voti. Viene proclamato eletto quello che consegue la  maggioranza  dei voti, anche se relativa; mentre a parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Un meccanismo dunque più complesso, ma che richiede un quorum più basso, e precisamente la maggioranza assoluta dei componenti. Pertanto, se di &#8220;sfiducia&#8221; fosse possibile parlare, si potrebbe invece adottare la maggioranza qualificata  dei votanti, come per il Presidente della Camera.<br />
Ciò detto, il meccanismo più su prospettato mi pare aderente al dettato costituzionale, perché tiene conto anche del ruolo della minoranza che certamente non può essere esclusa da una siffatta decisione. L&#8217;ostacolo maggiore piuttosto riguarderebbe la natura stessa della &#8220;sfiducia&#8221;, posto che essa appare inequivocabilmente un istituto più politico che istituzionale. Ecco perché più che di  &#8220;potere di sfiducia&#8221;, nel caso delle supreme cariche assembleari, si dovrebbe parlare di &#8220;potere di destituzione o di revoca&#8221; dei Presidenti dalle rispettive funzioni nel momento in cui questi non adempiono al loro mandato, secondo lo spirito della Costituzione, e cioè con imparzialità e con un comportamento avulso dalle vicende politiche contingenti. Nel caso del Presidente Fini, mi pare chiara la violazione sia dell&#8217;uno che dell&#8217;altro principio.<br />
Relativamente alla proposta di revoca, credo si possa fare riferimento alle norme che regolano le proposte di legge in parlamento e all&#8217;istituto della sfiducia al Governo. In altre parole, la proposta di revoca potrebbe essere proposta e calendata su richiesta di un numero preciso di parlamentari, ma non potrebbe essere proposta dal Governo o dai suoi ministri.<br />
In verità, però, non credo che oggi, al di là del mero dato giuridico-costituzionale, sia attuabile (politicamente parlando) una revoca delle cariche dei Presidenti di Camera e Senato. Nel contesto attuale, le minoranze non la comprenderebbero (e la ostacolerebbero!), e i finiani potrebbero utilizzarla come un ulteriore esempio della intolleranza della maggioranza nei confronti dei &#8220;dissidenti&#8221;. Sarebbe piuttosto utile registrare oggi la contraddizione e rimandare il nodo (la revoca dei Presidenti dell&#8217;Assemblea) a un futuro prossimo, quando si dovranno fare le riforme istituzionali. Oggi invece appare più utile smuovere la sensibilità istituzionale del Presidente Fini, affinché questi prenda atto della propria incompatibilità con la carica in questione, fino a trarre la conseguenza della inevitabilità delle proprie dimissioni. Solo così gli assetti istituzionali potranno essere riequilibrati, e solo così al Presidente della Camera dei Deputati verrebbe restituito il ruolo di giudice imparziale dell&#8217;Assemblea. Diversamente continuerebbero a persistere uno strappo e un&#8217;anomalia istituzionale davvero gravi.</p>
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		<title>Quella querela contro Il Legno Storto. Riflettiamoci</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:38:09 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iljester.it/wp-content/2010/07/diffamazione.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-7218" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="diffamazione" src="http://www.iljester.it/wp-content/2010/07/diffamazione.gif" alt="" width="205" height="109" /></a>Ho appreso ieri che <a href="http://www.legnostorto.com/">Il Legno Storto</a>, il quotidiano online  liberale orientato al centrodestra, è stato querelato o comunque è stato citato in giudizio per alcuni articoli pubblicati nei confronti del Presidente dell&#8217;ANM, dr. Luigi Palmara, e dell&#8217;ex magistrato di Mani Pulite, dr. Pier Camillo Davigo.  L&#8217;amarezza dei suoi autori e redattori è stata grande, se persino il blog di Marcello Foa, su Il Giornale, <a href="http://blog.ilgiornale.it/foa/2010/07/03/il-legno-storto-ucciso-dalle-querele-io-protesto/">si è occupato della vicenda</a>, considerando &#8220;<em>le richieste dei due magistrati &#8230; sproporzionate rispetto alle offese</em>&#8221; e ritenendo perciò che sarebbe stata più opportuna una energica richiesta di rettifica. Ed è stata grande, perché ancora una volta ci si rende conto con rammarico di quanto sia difficile in Italia esprimere le proprie opinioni, anche di aspra critica!, senza rischiare di cadere nella rete della giustizia penale e di chi &#8211; sentendosi diffamato &#8211; propone azioni giudiziarie con annessa richiesta risarcitoria (spesso ingente nelle somme quantificate per il danno subìto).<br />
Il Legno Storto è un quotidiano online modesto. Non è sicuramente Il Giornale, o Libero, o Il Corriere, i quali hanno tutta una serie di meccanismi che garantiscono la protezione legale dei propri autori e giornalisti. Il Legno Storto è come uno di noi blogger (spesso studenti, operai, impiegati, con scarse o esigue disponibilità economiche), che ogni giorno esercitano il diritto costituzionale di esprimere le proprie opinioni, e che come il quotidiano online, si espongono al rischio della querele per quello che dicono. Ecco perché &#8211; al di là della scontata solidarietà nei confronti del sito, anche perché anche a mio modestissimo parere c&#8217;è davvero poco di diffamante negli articoli promossi dal quotidiano online &#8211; mi sovviene l&#8217;obbligo di fare una piccola riflessione sulla libertà di opinione in Italia.<br />
Sappiamo bene tutti che, in questi giorni&#8230; anzi in questi mesi, vi è agitazione per il DDL intercettazioni, chiamata dalla sinistra e dalla stampa &#8220;legge bavaglio&#8221;. Sappiamo che persino i magistrati criticano aspramente questa legge. E sappiamo che sia gli uni che gli altri sperano vivamente che il disegno di legge venga archiviato, accantonato ed eliminato. Il motivo è presto detto (e questo blog si è occupato più volte della vicenda): lederebbe il diritto di cronaca, lederebbe il diritto di libera informazione e lederebbe persino il perseguimento della giustizia. Insomma, a sentire le voci contrarie, comprimerebbe il diritto costituzionale alla libertà di opinione e informazione, e depotenzierebbe la capacità investigativa dell&#8217;autorità giudiziaria.<br />
Be&#8217;, personalmente non ci credo. La legge non è perfetta, e forse potrebbe essere migliorata ulteriormente, ma certamente tra questo e il dire che violerebbe la costituzione &#8211; a mio parere &#8211; ci passa un oceano di strumentalizzazioni politiche. Ma tant&#8217;è che siamo in Italia, e non c&#8217;è dunque da meravigliarsi. Quello per il quale invece c&#8217;è da meravigliarsi è che tutti (soprattutto a sinistra) pare abbiano a cuore la libertà di espressione, di informazione e di opinione, ma poi non lesinano a utilizzare strumenti che hanno l&#8217;obiettivo primo di comprimerla e frustrarla, più di un DDL sulle intercettazioni, e in modo decisamente più subdolo. Parlo dei reati di opinione, i quali esprimono proprio l&#8217;insano obiettivo di frustrare la libertà di opinione e informazione, poiché sono un formidabile strumento di compressione del fondamentale principio sancito all&#8217;articolo 21 della costituzione, posto che la giurisprudenza, fissando criteri decisamente troppo ampi e spesso troppo elastici per stabilire quando i reati anzidetti sono integrati, apre la strada a tutta una serie di ostacoli alla libera circolazione delle idee.<br />
Intendiamoci: con questo non voglio affatto dire che si debba o si possa offendere liberamente la reputazione altrui. Anch&#8217;essa &#8211; come espressione della dignità della persona &#8211; deve essere garantita e tutelata dalla legge, comportando dei legittimi limiti alla libertà di opinione. Quello che voglio dire è che non è più tollerabile che la stessa debba essere protetta attraverso sanzioni di carattere penale. In altre parole, non è accettabile che in uno Stato democratico, la libertà di opinione venga sanzionata penalmente. E questo perché il primario interesse del querelante-diffamato è semplicemente quello di ottenere il ristoro economico connesso al proprio diritto leso e non già vedere condannato il querelato-diffamante alla reclusione e/o alla multa. Il che comporta che spesso e volentieri l&#8217;azione penale è preordinata al mero riconoscimento del diritto soggettivo al risarcimento del danno patrimoniale e morale; diritto di mera natura privatistica che potrebbe altrimenti essere perseguito civilmente. La sanzione penale, dunque, assume un valore eminentemente strumentale, poiché in un sistema civilistico altamente inefficiente e lento, il procedimento penale appare più spedito e maggiormente capace di piegare le ragioni altrui a più miti consigli, proprio perché lo spauracchio della retribuzione penale, la macchia nel proprio casellario giudiziario e il precedente penale, rendono la richiesta risarcitoria più incisiva e più spedita: il querelante, ottenuto il procedimento, si costituisce parte civile nel processo penale e presenta le proprie richieste risarcitorie, le quali se soddisfatte anticipatamente (e diciamo, informalmente) comportano la remissione della querela con conseguente estinzione del reato; se non soddisfatte nei termini anzidetti, comportano invece la condanna del querelato con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento.</p>
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		<title>Le leggi bavaglio di USA e Europa</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:12:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Non so quante volte ho parlato del DDL intercettazioni. Questa volta però lo faccio perché, leggendo giornali, agenzie di stampa, blog, forum e siti vari, registro un atteggiamento di insofferenza dei nostri &#8220;paladini&#8221; della libertà di (dis)informazione, i quali non ci stanno proprio a vedersi privati della possibilità di pubblicare e/o diffondere intercettazioni. Perciò, armati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iljester.it/wp-content/2010/06/intercettazioni_telefoniche.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-7179" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="intercettazioni_telefoniche" src="http://www.iljester.it/wp-content/2010/06/intercettazioni_telefoniche.gif" alt="" width="200" height="297" /></a>Non so quante volte ho parlato del DDL intercettazioni. Questa volta però lo faccio perché, leggendo giornali, agenzie di stampa, blog, forum e siti vari, registro un atteggiamento di insofferenza dei nostri &#8220;paladini&#8221; della libertà di (dis)informazione, i quali non ci stanno proprio a vedersi privati della possibilità di pubblicare e/o diffondere intercettazioni. Perciò, armati di rabbia e irriducibili fino all&#8217;estremo, non solo hanno diffuso l&#8217;assurdità all&#8217;estero secondo la quale stiamo approntando una legge liberticida (potenza della mistificazione ipocrita!), ma addirittura, pretendono davvero di darla a bere ai cittadini, asserendo che siamo il paese che con questa legge opprime la libertà di informazione.<br />
Orbene, visto che ci stanno rompendo i santissimi con la storia del bavaglio all&#8217;informazione (che a leggere tutti i loro post, articoli, commenti, note, status ecc., a quanto pare imbavaglia davvero poco), andiamo un po&#8217; a vedere come gli altri Stati disciplinano le intercettazioni. Ho tratto la notizia da <a href="http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=1128558&amp;t=Ddl_intercettazioni_La_normativa_negli_altri_Paesi">Il Velino</a>, ma qui nel mio post, cercherò di essere più sintetico e soprattutto cercherò di semplificarvi la vita, evitando il giuridichese.<br />
<strong>FRANCIA</strong>. Nel paese d&#8217;oltralpe le intercettazioni sono disciplinate dalla legge n. 91-646 del 10 luglio 1991. In Francia, in base a questa legge, chi autorizza le intercettazioni è solo il giudice istruttore (figura da noi scomparsa proprio nel 1990). Le condizioni sono molto rigide:<br />
a) non è possibile ricorrervi per delitti con una pena inferiore ai due anni e solo se sono assolutamente necessarie alle indagini;<br />
b) l&#8217;autorizzazione deve indicare in modo preciso: gli elementi d&#8217;indagine sulle quali verteranno le intercettazioni, il reato oggetto dell&#8217;intercettazione e la sua durata che non può essere superiore ai quattro mesi, prorogabile per altri quattro mesi;<br />
c) gli operatori sono obbligati a un rigido segreto istruttorio e chi lo viola è soggetto a severe sanzioni penali;<br />
d) dopo apposito verbale le intercettazioni vengono sigillate e la trascrizione è limitata solo ed esclusivamente alle parti utili all&#8217;indagine;<br />
e) Le intercettazioni non possono essere effettuate sulla linea di un  parlamentare o di un magistrato, se non ne sia stato prima informato il presidente  dell&#8217;organo di appartenenza; inoltre, le intercettazioni sulla linea di un avvocato non può essere effettuata senza prima informare il presidente del consiglio dell&#8217;ordine al quale l&#8217;avvocato appartiene.<br />
Una normativa assai rigida che non lascia spazio ad abusi. Le pubblicazioni infatti sono inconcepibili, poiché il sigillo apposto ai nastri non permette assolutamente la possibilità di pubblicare stralci non trascritti. E il segreto istruttorio è tutelato con severe sanzioni penali.<br />
<strong>GERMANIA.</strong> Sono disciplinate dal codice di procedura e da un decreto ministeriale recentemente modificati. Anche in Germania la normativa è assai rigida:<br />
a) Le intercettazioni e le registrazioni di conversazioni telefoniche possono essere effettuate solo su reati di particolare gravità, che prevedono una pena non inferiore ai cinque anni (elencati nel dettaglio).<br />
b) E&#8217; consentita quando sussiste il sospetto che si stia commettendo un reato, ma l&#8217;autorizzazione è concessa solo quando  la conduzione delle indagini e la perquisizione dell’abitazione  della persona indagata risultino particolarmente complesse  e potrebbero apparire poco producenti ai fini investigativi<br />
c) Le intercettazioni possono essere autorizzate soltanto  dal tribunale su richiesta del PM, che comunque può procedervi nel caso di urgenza (un pericolo imminente); poi dovrà essere convalidata dal tribunale entro tre gioni.<br />
d) La durata massima è di 90 giorni, prorogabili di altri 90 giorni.<br />
e) Vi è una severa disciplina sulla rivelazione delle informazioni ottenute con le intercettazioni: non possono essere rivelate comunicazioni afferenti alla sfera intima di una persona (es. discorsi sul sesso o su rapporti sessuali e sentimentali). Se addirittura nella conversazione si parla di questi argomenti, le intercettazioni sono vietate.<br />
f) Una volta trascritte le parti dell&#8217;intercettazione interessata all&#8217;indagine, la registrazione dovrà essere immediatamente distrutta e le informazioni potranno essere utilizzate ai soli fini delle indagini e non nel processo.<br />
g) I dati sensibili potranno essere utilizzati anche in altri procedimenti, ma con forti limitazioni circa l&#8217;utilizzabilità.<br />
h) Le intercettazioni non più utili al procedimento penale dovranno essere immediatamente distrutte.<br />
i) Le intercettazioni ambientali sono disciplinate in modo rigorosissimo: è necessario il sospetto che si stia consumando un reato particolarmente grave ed è necessario dimostrare che gli altri strumenti di indagine non potrebbero raggiungere lo stesso potenziale investigativo; la relativa ordinanza di autorizzazione viene emessa da un collegio di tre giudici e ha durata di un mese, prorogabili fino ai sei mesi, dopo di che la competenza sull&#8217;autorizzazione passa alla Corte di grado superiore.<br />
<strong>GRAN BRETAGNA.</strong> La disciplina in materia di intercettazioni è  costituita dal Regulation of Investigatory Powers Act del 2000,  integrato da due codici di condotta. Ma ecco cosa prevede la disciplina di sua Maestà:<br />
a) le intercettazioni possono essere effettuate  da parte delle autorità preposte all&#8217;ordine pubblico e alla sicurezza, su autorizzazione del Ministero dell&#8217;Interno. Dunque non solo magistrati.<br />
b) l&#8217;autorità richiedente deve provare che le  intercettazioni siano effettivamente necessarie per la tutela della sicurezza nazionale, per proseguire le indagini o per prevenire attività criminali di particolare gravità, ovvero ancora per salvaguardare la richezza economica di un paese.<br />
c) l&#8217;autorità deve pure giustificare il beneficio ottenibile dall&#8217;intrusione nella sfera privata dei cittadini e deve pure garantire che questa intrusione sarà limitata allo stretto necessario per raggiungere lo scopo. All&#8217;uopo deve indicare che non esiste altro modo per ottenere le informazioni da intercettare.<br />
d) L&#8217;autorizzazione è concessa per tre mesi, prorogabili per altri tre mesi per delitti di particolare gravità, e di sei mesi per la sicurezza nazionale e il benessere economico.<br />
e) Nel caso di procedura d&#8217;urgenza, il Ministro deve convalidarla entro cinque giorni.<br />
f) Il materiale raccolto durante le intercettazioni non ha valore di prova, salvo alcune eccezioni; può essere solo utilizzato per investigare e il Procuratore decide se comunicare o no tale attività alla difesa (può dunque accadere che ciò avvenga).<br />
g) Contro l&#8217;irregolarità delle intercettazioni ci si rivolge a un particolare tribunale (The Investigatory Powers Tribunal).<br />
h) Le registrazioni, le trascrizioni, i verbali, le copie e i riassunti non possono essere diffusi in alcun modo e dovranno essere distrutti una volta esaurita la loro funzione. La violazione di queste regole da parte di chiunque prevede severe sanzioni.</p>
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		<title>Emendamento 1707: la disinformazione impera!</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:02:04 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iljester.it/wp-content/2010/04/pedofilia4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6323" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="pedofilia4" src="http://www.iljester.it/wp-content/2010/04/pedofilia4.jpg" alt="" width="203" height="140" /></a>Un mio amico mi manda un&#8217;email. Il tono è quello di una persona preoccupata. Mi chiede gentilmente di illuminarlo su un misterioso e a me sconosciuto emendamento 1707, a firma di Gasparri, Quaiariello e altri. Io ovviamente cado dalle nuvole. Anche perché il mio amico mi spiega che questa ipotetica norma agevolerebbe la pedofilia. Una mostruosità se fosse così.<br />
Ovviamente mi preoccupo anche io, anche perché il mio amico mi chiede spiegazioni chiare e concise, e io ormai voglio vederci chiaro. Per cui metto i motori al mio browser, vado su Google e inizio a digitare &#8220;emendamento 1707&#8243;. Uh! Mi escono tre o quattro pagine di blog di sinistra che esprimono indignazione e protesta per questo emendamento. Si legge di tutto e di più, e voi potete ben immaginare cosa.<br />
Tuttavia, nessuna di queste fonti mi spiega esattamente cosa prevede l&#8217;emendamento, tranne il fatto che poi è stato ritirato. Continuo perciò a cercare, e mi inoltro in siti un po&#8217; più seri, o comunque capaci di darmi qualche notizia ulteriore che non siano offese, dileggi e altre considerazioni fuori luogo. Ecco allora che finalmente trovo una pagina che mi da dei ragguagli in merito. Ed è allora che scuoto la testa, sconfortato. Perché, ancora una volta, si prendono fischi per fiaschi, lucciole per lanterne, e pere per mele. E solo perché il testo dell&#8217;emendamento è diciamo &#8220;fatto con i piedi&#8221;, ed è scritto in modo castronesco (questo è l&#8217;unico rimprovero che si può fare ai firmatari). In verità però non c&#8217;è nulla di scandaloso, posto che si tratta solo di una banale armonizzazione di norme di legge.<br />
Cosa dice o diceva esattamente l&#8217;emendamento incriminato? Be&#8217;, prima di tutto non salvava certo i pedofili. E&#8217; un emendamento  scritto male e formulato in modo ambiguo, ma &#8211; come ho già anticipato &#8211; aveva  solo l&#8217;intento di armonizzare una modifica di legge. Ma partiamo dall&#8217;inizio: un altro emendamento, il 1241, ha fatto includere gli atti sessuali su minore  (art. 609quater) fra i reati per i quali c&#8217;è l&#8217;arresto  obbligatorio in flagranza. Orbene, il &#8220;famigerato&#8221; emendamento 1707  intendeva far escludere dall&#8217;arresto  obbligatorio i casi di &#8220;minore gravità&#8221; (comma 4, art 609quater c.p.p.). Praticamente, intendeva preservare, per i casi di minore gravità, l&#8217;arresto facoltativo, oggi in vigore per tutto l&#8217;articolo, modificando l&#8217;art. 380 c.p.p.: se andate infatti a leggervi l&#8217;attuale 609quater, nelle note procedurali, l&#8217;arresto è attualmente facoltativo (art. 380 c.p.p.) per tutti i casi previsti dalla norma! Di fatto, l&#8217;emendamento voleva cristallizzare la situazione attuale, per i soli casi di minore gravità. Certamente non voleva salvare le chiappe ai pedofili, come invece sbandierano i sinistri a destra e a manca, dimenticandosi che l&#8217;attuale 609quater, con l&#8217;arresto facoltativo per gli atti sessuali su minori indipendentemente dalla gravità, è stato approvato durante il governo Dini, sostenuto dal centrosinistra e dalla Lega (ma allora nessuno protestò o parlò di norma salvapedofili).<br />
Ciò detto, mi sovviene precisare che il fraintendimento (?) che ha fatto nascere la protesta è scaturito dalla confusione tra arresto facoltativo e/o obbligatorio in flagranza di reato e <em>procedibilità del reato</em>. In verità, fra i due aspetti processual-penalistici c&#8217;è una bella e sostanziale differenza. Il primo (arresto facoltativo/obbligatorio) attiene alle modalità operative della polizia giudiziaria dinanzi al reo colto nel momento in cui compie il fatto di reato. La legge stabilisce quando la polizia <em>può</em> arrestare ovvero <em>deve</em> arrestare se sorprende qualcuno a commettere un reato. L&#8217;arresto in questo caso non ha finalità punitive, ma semplicemente precautelari. Tant&#8217;è che può capitare che una persona viene arrestata e poi rilasciata perché il giudice non convalida l&#8217;arresto. Il secondo aspetto invece riguarda la modalità di attivazione del procedimento penale, e cioè quella che in modo spesso atecnico viene definita denuncia. La legge, infatti, stabilisce quando un reato è procedibile a querela di parte ovvero d&#8217;ufficio. E cioè quando richiede una espressa volontà punitiva della persona offesa, oppure no. Laddove un reato è procedibile a querela della persona offesa, e la querela non c&#8217;è, chi ha commesso il reato non è punibile. Se un reato invece è procedibile d&#8217;ufficio, la presenza o meno di una querela è irrilevante: il pubblico ministero avrà comunque l&#8217;obbligo di esercitare l&#8217;azione penale.<br />
Ebbene, tornando al caso specifico, l&#8217;art. 609quater è un reato  procedibile a querela di parte, indipendentemente dalla gravità. La conseguenza è che se il minore o  genitore non denuncia il fatto tramite querela (che poi diventa irrevocabile), la polizia giudiziaria dopo l&#8217;arresto deve rilasciare necessariamente l&#8217;autore del reato, il quale non verrà punito: manca la condizione di procedibilità dell&#8217;azione penale. D&#8217;altro canto, se andiamo a leggere un altro articolo, e precisamente il 600bis (atti sessuali con minori in cambio di denaro e altro), questi è invece  un reato procedibile  d&#8217;ufficio, con la conseguenza che il PM potrà &#8211; come ho già detto &#8211; esercitare l&#8217;azione penale e dunque procedere d&#8217;ufficio anche senza  querela; potrà, in altre parole, chiedere la punizione del  colpevole indipendentemente dalla volontà della persona offesa (minore e/o genitore). Da ciò si deduce, in modo chiaro e incontrovertibile, che l&#8217;emendamento 1707 non toccava le note procedurali (i presupposti dell&#8217;azione penale!), ma incideva solo sulla mera facoltà della polizia giudiziaria di arrestare o meno il reo in flagranza di reato in caso di atti sessuali di minore gravità che non è violenza sessuale ex-art. 609bis c.p. Decisamente un altro tipo di discorso. Ma la disinformazione, anche in questo caso non si è dimostrata acqua&#8230;</p>
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		<title>Consulta: sì al reato di clandestinità, no all&#8217;aggravante</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Jester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito a diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate contro il reato di clandestinità e l&#8217;aggravante di clandestinità. I giudici costituzionali sono stati chiamati per stabilire se le norme violassero o meno l&#8217;art. 3 e 25 Cost. Da quando riportano i quotidiani oggi, la Consulta ha bocciato l&#8217;aggravante di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iljester.it/wp-content/2010/06/clandestino.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6902" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="clandestino" src="http://www.iljester.it/wp-content/2010/06/clandestino.jpg" alt="" width="209" height="209" /></a>La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito a diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate contro il reato di clandestinità e l&#8217;aggravante di clandestinità. I giudici costituzionali sono stati chiamati per stabilire se le norme violassero o meno l&#8217;art. 3 e 25 Cost. Da quando riportano <a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2010/06/10/visualizza_new.html_1820876039.html">i quotidiani oggi</a>, la Consulta ha bocciato l&#8217;aggravante di clandestinità, mentre ha ritenuto legittimo il reato di clandestinità. La differenza è evidente. Il reato attiene a una condotta autonoma: Tizio è punito per il semplice fatto che è presente nel territorio italiano senza permesso di soggiorno. L&#8217;aggravante inasprisce la pena di un reato: Tizio commette un furto, la pena prevista viene aumentata perché Tizio è clandestino.<br />
I giudici della corte &#8211; dicono le indiscrezioni &#8211; avrebbero ritenuto incostituzionale l&#8217;aggravante perché l&#8217;aggravante della pena andrebbe a collidere con il principio del &#8220;ne bis in idem&#8221;, e cioè con il divieto per un giudice di giudicare una persona per lo stesso fatto. Inoltre l&#8217;aggravante, prevista all&#8217;art. 61 c.p., n. 11bis, andrebbe a collidere con il principio del &#8220;fatto materiale&#8221; a giustificazione del reato. In pratica, affinché a un imputato venga contestata l&#8217;aggravante, questa aggravante deve essere collegata a un fatto materiale (commissivo od omissivo) e non già al semplice status di immigrato irregolare. In altre parole, l&#8217;aggravante contestata non può essere giustificata solo dallo status di clandestino.<br />
Per quanto riguarda il reato di clandestinità, pare siano state rigettate tutte le questioni di incostituzionalità. E del resto, non mi pare ci siano mai stati seri profili di collisione con la nostra Carta costituzionale. Il reato viene integrato nel momento in cui un soggetto penetra nel territorio nazionale senza avere i necessari permessi, per cui tiene comunque una condotta commissiva, e il reato può essere qualificato come permanente, poiché perdura finché permane lo status di clandestino. La conseguenza è un&#8217;ammenda da 5 a 10 mila euro che sicuramente il clandestino &#8220;pagherà&#8221;, appena subita la condanna.<br />
In ogni caso, per conoscere le ragioni che hanno determinato queste decisioni, si dovrà attendere che i giudici relatori stendano la motivazione della sentenza. Certamente, l&#8217;esito positivo sul reato di immigrazione clandestina, dà ragione al Governo che l&#8217;ha voluto a tutti i costi. E sono certo che la cancellazione dell&#8217;aggravante non costituirà certo un problema, poiché il PM potrà comunque contestarla come reato autonomo rispetto all&#8217;ulteriore reato imputabile all&#8217;immigrato che delinque. L&#8217;aggravante avrebbe semplicemente agevolato il compito degli inquirenti.</p>
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		<title>Per Berlusconi è infernale governare secondo la Carta</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Jester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Non soffermiamoci all&#8217;apparenza. Capisco che per tanti, milioni di antiberlusconiani, di improvvisati difensori della nostra Costituzione (magari senza neanche conoscerla: del resto, l&#8217;educazione civica e il diritto nelle scuole non è che siano materie tanto amate), le parole potrebbero costituire persino &#8220;reato&#8221; di lesa maestà. In realtà, così non è. Dobbiamo dare atto a Silvio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iljester.it/wp-content/2010/06/palazzo_governo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6878" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="palazzo_governo" src="http://www.iljester.it/wp-content/2010/06/palazzo_governo.jpg" alt="" width="201" height="199" /></a>Non soffermiamoci all&#8217;apparenza. Capisco che per tanti, milioni di antiberlusconiani, di improvvisati difensori della nostra Costituzione (magari senza neanche conoscerla: del resto, l&#8217;educazione civica e il diritto nelle scuole non è che siano materie tanto amate), le parole potrebbero costituire persino &#8220;reato&#8221; di lesa maestà. In realtà, così non è. Dobbiamo dare atto a Silvio che la sua è una sacrosanta verità. Però è una verità scontata. Anzi, scontatissima. E non da oggi e non dal 1994, ma già da prima.<br />
Ciò detto, è comunque necessario spezzare una lancia a favore della Costituzione. Al di là di tutto, la nostra carta costituzionale rappresenta un vero esempio di &#8220;ingegneria&#8221; costituzionale: una incredibile sintesi di valori e princìpi che altre carte fondamentali si sognano, soprattutto per quanto riguarda la sua complessità e la sua efficacia normativa: è una delle poche carte che in alcuni casi non necessita di leggi di attuazione e che dunque è applicabile direttamente al caso concreto.<br />
Anche qui, però c&#8217;è un ma. La carta del 1948 è sì un fulgido esempio di &#8220;ingegneria&#8221; costituzionale, ma è comunque una carta vecchia e soffre di un substrato ideologico superato dalla Storia. Non dobbiamo infatti dimenticare che la Costituzione nasce all&#8217;indomani della fine della seconda guerra mondiale, alle soglie della guerra fredda e dunque in un&#8217;epoca di forti, anzi fortissime contrapposizioni ideologiche tra comunismo e liberalismo, tra libertà e oppressione, tra rivoluzione e progresso. Una contrapposizione che puntualmente è stata proiettata nella nostra Carta. Ecco dunque che l&#8217;ansia dei costituenti fu porre al centro dello Stato repubblicano il lavoratore e il lavoro, quasi che si temesse che l&#8217;Italia repubblicana non l&#8217;avrebbe valorizzato abbastanza. Il risultato fu un&#8217;economia asfittica, assistenziata e poco competitiva. Ancora, i nostri costituenti, per evitare tentativi reazionari di stampo fascista, blindarono il Governo e lo resero un giocattolo del Parlamento con tutte le inefficienze che conosciamo. Inoltre, attribuirono alla Magistratura un&#8217;indipendenza e un&#8217;autonomia apprezzabile nell&#8217;intento, ma che di fatto permise il rafforzamento di una casta istituzionale oggi considerata intoccabile. Sancirono bellissimi princìpi, ma dimenticarono di abolire tutte le norme corporative che contrastavano con essi: l&#8217;esito fu che molte leggi fasciste oggi sono tuttora vigenti grazie a interpretazioni di rigetto (di incostituzionalità) date dalla Corte Costituzionale; si pensi alla registrazione dei prodotti editoriali e ai reati di stampa che contrastano visibilmente con l&#8217;art. 21 Cost. e che risalgono al corporativismo del regime precedente.<br />
Questi e altri elementi rendono la nostra Costituzione obsoleta su alcuni aspetti. In particolare, se nella parte dei princìpi, la carta è attuale, sicuramente lo è di meno per quanto riguarda i rapporti economici. La libertà di impresa coordinata a fini sociali, per esempio, ha prodotto il mastodonte burocratico che ha soffocato per anni l&#8217;iniziativa privata, poiché lo Stato per attuare i programmi e i controlli finalizzati a raggiungere questo obiettivo ha prodotto leggi e norme di controllo e di condizionamento che hanno a loro volta determinato storture e burocrazia, clientelesimo e assistenzialismo. L&#8217;iniziativa privata, cuore dell&#8217;economia di mercato, in Italia ha subìto l&#8217;influsso nefasto dell&#8217;ideologia comunista comunque presente fra i nostri costituenti (non dimentichiamoci che il PCI fu uno dei partiti che contribuì maggiormente alla scrittura della Costituzione), e quelle norme ne sono un chiaro esempio.<br />
Sicuramente, è da cambiare la seconda parte della Costituzione. In particolar modo la forma di Stato e i  rapporti tra Parlamento e Governo. Oggi appare poco adatta al dinamismo economico e sociale una forma di Governo come quello attuale, basata sull&#8217;istituto della fiducia e del Governo quale espressione del Parlamento. Il Consiglio dei Ministri oggi deve essere autonomo ed efficiente: il mondo cambia velocemente, il progresso tecnologico e sociale non aspetta i tempi del legislatore, tanto meno le sue inefficienze e le sue infinite chiacchiere. Ecco che allora gli Stati maggiormente capaci di adattarsi sono quegli Stati che hanno forme di Governo più snelle, più dinamiche, meno imbrigliate e direttamente collegate con la base dei cittadini. Sarebbe perciò opportuno uno Stato presidenziale, magari su base federale, per garantire l&#8217;efficienza e l&#8217;autonomia delle realtà locali, senza però intaccare l&#8217;unità nazionale, poiché in un contesto europeo, la frammentazione dello Stato non può mai produrre nulla di buono.<br />
Ma sono anche altri gli aspetti che dovrebbero essere modificati, ammodernati e rivisti. Forse, sarebbe persino opportuno abolire le giurisdizioni speciali di fascista memoria. Sarebbe persino opportuno separare carriere e funzioni tra magistratura inquirente e giudicante. Sarebbe sicuramente opportuno introdurre un princìpio che limiti concretamente i tempi del processo e un nuovo criterio di governo della magistratura e di nomina dei componenti della Corte Costituzionale. Magari non sarebbe da escludere l&#8217;elettività della carica di Procuratore della Repubblica.<br />
Insomma, Berlusconi non sbaglia <a href="http://www.ilgiornale.it/interni/premier_infernale_governare_secondo_carta_e_bossi_e_vecchia_questo_cambiamo/politica-berlusconi-governo-legiferare-governare-costituzione/09-06-2010/articolo-id=451811-page=0-comments=1">quando afferma che governare in Italia è un inferno</a>. Lo è sempre stato. Per emanare una legge, il più delle volte ci vogliono anni. Il Parlamento in alcuni casi diventa una vera e propria sabbia mobile, e per fare andare avanti una norma troppo spesso si ricorre a infinite mediazioni che in alcuni casi (anzi sovente) snaturano la legge stessa rendendola peggio del male che si voleva risolvere. L&#8217;obsolescenza normativa è peraltro un fenomeno caratteristico della nostra legislazione: quando una legge finalmente viene promulgata, il fenomeno che intendeva regolare magari intanto è mutato, rendendo la legge stessa obsoleta e dunque inutile. Inoltre, la produzione in alcuni casi è assolutamente contraddittoria, illogica, selvatica e persino male formulata, creando problemi interpretativi e applicativi che alimentano altra inefficienza e burocrazia, poiché dobbiamo ricordare che la burocrazia occupa gli spazi lasciati da una legge. Più la legge è perfetta e meno da adito a dubbi interpretativi, meno la burocrazia potrà avere spazi e complicare la vita dei cittadini.<br />
Non scandalizziamoci dunque nel leggere o udire le parole di Berlusconi. Riflettiamo piuttosto su cosa si dovrebbe fare per attualizzare la nostra Carta senza stravolgerne il senso. Questo è possibile, ma non dobbiamo certo avere posizioni preconcette e interessi evidenti a mantenere lo status quo, come spesso invece ha dimostrato l&#8217;opposizione. Dobbiamo avere il coraggio di progredire, poiché se continuiamo in questa direzione, l&#8217;Italia &#8211; affogata nelle sue beghe &#8211; non sarà in grado di mantenere il passo con le altre nazioni. E forse non ha torto chi dice che la nostra palla al piede è proprio la nostra incapacità di progettare a medio e lungo termine, di stabilire delle priorità e di perseguirle costi quel che costi, anche se questo deve comportare la rimessa in gioco dei nostri valori fondamentali&#8230;</p>
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		<title>Intercettazioni: arrivano gli emendamenti</title>
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		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Jester</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iljester.it/wp-content/2010/05/intercettazione.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6774" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="intercettazione" src="http://www.iljester.it/wp-content/2010/05/intercettazione.jpg" alt="" width="204" height="204" /></a>I più numerosi sono quelli dell&#8217;IDV che tenta così di smontare &#8211; a suo modo &#8211; il disegno di legge. Poi ci sono quelli del PD e di tutti gli altri. L&#8217;obiettivo &#8211; non tanto malcelato &#8211; è affossare la riforma che appare come non mai urgente, dinanzi alle storture di uno strumento investigativo essenziale, ma del quale si è eccessivamente abusato per fini diversi rispetto al perseguimento della giustizia.<br />
Il disegno di legge non piace all&#8217;opposizione e alla stampa: entrambe lo hanno definito &#8220;liberticida&#8221;, perché &#8211; con le severe sanzioni  previste per giornalisti e talpe &#8211; di fatto impedirebbe il diritto di cronaca, anche se il diritto di cronaca spesso è coinciso in questi anni con il diritto di gossip e di sputtanamento. Ma va da sé, che in Italia non c&#8217;è una reale differenza fra i due concetti, benché tale distinzione sia più che evidente. Il diritto di cronaca comporta infatti il diritto di dare una notizia rilevante per la società e nel rispetto della persona umana; il diritto di sputtanamento invece non guarda in faccia nessuno e anzi, il suo obiettivo è proprio quello di demolire una persona, basando la notizia su illazioni.<br />
Con l&#8217;approdo del DDL Intercettazioni alla camera, comunque, sono piovute una marea di emendamenti. Tralasciando quelli della minoranza, dei quali probabilmente ben pochi &#8220;rischiano&#8221; di passare, prendiamo in esame quelli della maggioranza, sicuramente molto più interessanti anche dal punto di vista del contenuto, perché rimaneggiano la norma licenziata dal Governo in senso meno rigido.<br />
I giornalisti potranno (potrebbero) pubblicare gli atti di indagine per riassunto, ma non potranno mai pubblicare atti, indagini e intercettazioni per i quali sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli artt. 269 e 271 c.p.p. Così come non potranno essere mai pubblicate le intercettazioni relativamente a persone estranee alle indagini.<br />
In secondo luogo, le multe per gli editori vengono diminuite e potranno (potrebbero) prevedere un minimo di 100 quote e un massimo di 200, anziché 300 quote.<br />
Anche i pubblicisti, poi, potranno (potrebbero) effettuare registrazioni utili per il diritto di cronaca. Nel testo di Palazzo Madama, solo i giornalisti professionisti possono effettuare registrazioni audio-video senza autorizzazione.<br />
Infine, altra norma interessante, è l&#8217;ampliamento delle norme che potranno essere applicate ai procedimenti in corso. Per esempio: verranno estese ai procedimenti correnti le norme che stabiliscono la  sostituzione del pubblico ministero nel  caso in cui rilasci  dichiarazioni sul procedimento in corso o nel caso  in cui risulti  iscritto nel registro degli indagati per violazione  delle norme sulla  diffusione degli atti di indagine, nonché quelle sul divieto di  intercettare i difensori anche su utenze di terze  persone.<br />
E&#8217; indubbio che questo sia solo l&#8217;inizio. Infatti il testo del Governo verrà comunque modificato, e se come ha detto Alfano non ci sarà la richiesta della fiducia, quello che verrà licenziato dalla Camera non sarà più il testo originale. E&#8217; probabile &#8211; anzi certo &#8211; che molte asprezze e rigidità della norma verranno smussate, anche perché la pressione della stampa è tale che difficilmente non verranno ascoltate le lamentele. Ma una cosa è certa: le intercettazioni dovranno essere riformate. Il testo attuale si presta a troppi abusi, e &#8211; come ho scritto &#8211; il diritto di cronaca (sacrosanto) non può affatto essere confuso con il diritto di sputtanamento&#8230; Sono due cose ben diverse, e l&#8217;opposizione se lo deve mettere in testa! Il cittadino ha una sua dignità, anche quando è sottoposto a indagine da parte della magistratura.</p>
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		<title>Consulta: sì all&#8217;invalidità senza carta di soggiorno</title>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Jester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sappiamo della manovra di 24 miliardi di euro proposta dal CDM. Tra le misure esaminate c&#8217;è quella di una maggiore severità nella concessione delle pensioni di invalidità. Orbene, la Corte Costituzionale allarga la sfera degli aventi diritto, in direzione degli immigrati, affermando che questi &#8211; in base alla Convenzione Europea sui Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iljester.it/wp-content/2009/10/consulta.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4577" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="consulta" src="http://www.iljester.it/wp-content/2009/10/consulta.jpg" alt="" width="244" height="183" /></a>Sappiamo della manovra di 24 miliardi di euro proposta dal CDM. Tra le misure esaminate c&#8217;è quella di una maggiore severità nella concessione delle pensioni di invalidità. Orbene, la Corte Costituzionale allarga la sfera degli aventi diritto, in direzione degli immigrati, affermando che questi &#8211; in base alla Convenzione Europea sui Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; hanno diritto alla pensione di invalidità ancorché non rientrino nei requisiti di cui alla legge 28 dicembre 2000, che condizionava la concessione della predetta pensione al possesso della carta di soggiorno, la quale &#8211; a sua volta &#8211; può essere ottenuta solo dopo cinque anni di residenza nel territorio dello Stato italiano.<br />
Voi potete immaginare le implicazioni di questa sentenza che dichiara incostituzionale proprio la norma anzidetta, alla luce dell&#8217;art. 3 Cost. e 117 Cost. In altre parole, è sufficiente avere il permesso di soggiorno ed essere residente in Italia anche solo da un giorno, e l&#8217;immigrato invalido ha diritto alla pensione di invalidità con tutti i benefici annessi e connessi, compreso l&#8217;accompagnamento.<br />
Un provvedimento che &#8211; ancorché non ancora pubblicato &#8211; è destinato a fare scalpore, proprio in ragione dei sacrifici che  si richiedono agli italiani in questo periodo di crisi. D&#8217;altra parte, qualcuno avanza (per non dire paventa) pure l&#8217;ipotesi che questa apertura della nostra Consulta alle invalidità civili anche per gli immigrati privi della carta di soggiorno, rischia di mettere in ginocchio le già critiche casse dell&#8217;INPS, senza contare che potrebbe pure incentivare il cosidetto &#8220;turismo previdenziale&#8221;: cioè un flusso migratorio di invalidi dai paesi extraeuropei verso il nostro, con l&#8217;obiettivo neanche tanto malcelato di ottenere una pensione di sussistenza.<br />
Una vera fregatura per il sistema Italia che certamente non può permettersi di sopportare, benché l&#8217;importo sia esiguo (circa 3.150 euro annui). Infatti l&#8217;importo in parentesi dovrà essere moltiplicato per tutti gli immigrati che rientreranno nei requisiti richiesti in base alla sentenza della Consulta.<br />
Bisognerà comunque attendere di leggere le motivazioni della Corte Costituzionale per delimitare in modo preciso l&#8217;ambito operativo della dichiarazione di incostituzionalità. Quel che è certo è che il Parlamento deve assolutamente intervenire, fosse anche con una norma di rango costituzionale. Perché i princìpi (quelli della Convenzione Europea) sono bellissimi princìpi, ma  spesso e volentieri debbono fare i conti con le nostre tasche, e queste &#8211; sappiamo &#8211; oggi sono davvero in profonda crisi. Aggiungiamoci poi che non possiamo affatto permetterci di mantenere persone che magari avranno il solo scopo di entrare in Italia per vivere a spese dello Stato, e ci possiamo rendere conto che l&#8217;iniquità della sentenza anzidetta supera di gran lunga l&#8217;iniquità della norma dichiarata incostituzionale.</p>
<p>Per il fatto che ha dato origine alla decisione: <a href="http://www.ilgiornale.it/interni/i_giudici_regalano_pensioni_extracomunitari/26-05-2010/articolo-id=448108-page=0-comments=1">qui</a>.</p>
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		<title>Berlusconi rilancia: più poteri al Premier</title>
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		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Jester</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iljester.it/wp-content/2009/12/berlusconi_3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4960" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="berlusconi_3" src="http://www.iljester.it/wp-content/2009/12/berlusconi_3.jpg" alt="" width="204" height="249" /></a>E&#8217; un pallino di Berlusconi oppure è una riforma necessaria? Per capirlo dobbiamo far un passo indietro e tornare al dopoguerra quando la Costituente decideva la forma di governo per la neonata repubblica (uscita vittoriosa dal referendum popolare). Lì le idee e le ideologie si scontrarono e il dibattito giuridico e politico fu davvero vivo. Da una parte c&#8217;erano i politici e i giuristi che auspicavano forme di governo comunque di stampo occidentale, con un premierato forte, altri &#8211; la sinistra &#8211; invece scongiurava questa ipotesi (forse perché allontanava la possibilità di una rivoluzione socialista) e proponeva forme di governo &#8220;deboli&#8221;, dove il Governo sarebbe stato sottomesso al parlamento, anche perché &#8211; a dire di molti &#8211; si voleva pure evitare il rischio di una seconda deriva fascista. Il premier forte, infatti, rievocava troppo da vicino la figura del duce, e questo ai neorepubblicani non andava proprio a genio.<br />
Nasce così la nostra Repubblica parlamentare, dove il governo è espressione del parlamento e risponde interamente al Parlamento. Il Presidente del Consiglio, in questo frangente, non è un vero e proprio capo di governo, bensì è &#8211; come afferma Berlusconi &#8211; un <em>primus inter pares</em>. Cioè un regolatore dell&#8217;attività di governo, e non certo il titolare dell&#8217;indirizzo politico, che spetta al Governo nella sua interezza. I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica e riscuotono la fiducia del Parlamento e non già del Premier. A sua volta, il Presidente della Repubblica, non è neanche lui un capo di governo, non essendo espressione formale di una maggioranza semplice, ma di una maggioranza qualificata: egli è il garante della Costituzione e della correttezza istituzionale. I suoi poteri sono davvero pochi e soprattutto formali.<br />
Insomma, nella nostra Repubblica, al centro della vita istituzionale, c&#8217;è solo il Parlamento. Con il trascorrere degli anni, gli equilibri tra Governo e Parlamento sono poi mutati, e le finalità originarie di un controllo serrato dell&#8217;attività di governo da parte delle camere è di fatto diminuito, salvo l&#8217;istituto della sfiducia. Infatti, il Governo sempre più spesso, per attuare l&#8217;indirizzo politico, ha iniziato a utilizzare lo strumento del decreto legge (norme di legge emanate dal governo in casi d&#8217;urgenza), distorcendone la sua natura e la sua finalità, così come prevista dalla Costituzione, e per evitare sorprese da parte della maggioranza che lo sostiene, ha spesso fatto ricorso alla fiducia, snaturando anche questo istituto.<br />
Per farla breve, oggigiorno le esigenze e la mentalità sono cambiate, il fascismo è un lontano ricordo storico, il comunismo è crollato (almeno come ideologia), e le motivazione che portarono i costituenti a optare per una forma di governo debole, di fatto sono venute meno. Con il progresso che incalza, con la società che muta velocemente i costumi e le esigenze, il meccanismo parlamentare attuale appare oggi del tutto inadeguato, posto che l&#8217;instabilità politica (così come quella economica) è originata proprio da tale inadeguatezza. Ecco perché &#8211; per riprendere il discorso di Berlusconi &#8211; oggi sarebbero auspicabili riforme che indirizzassero la nostra Repubblica verso una forma di governo più efficiente: il presidenzialismo è una di queste, ma va bene anche il premierato alla tedesca o quello all&#8217;inglese, dove il premier decide l&#8217;attività di governo, l&#8217;indirizzo politico, e dove i ministri debbono riscuotere la sua fiducia e non quella del Parlamento, il quale avrebbe come unico suo compito l&#8217;emanazione delle leggi e l&#8217;approvazione delle spese del Governo. E posso assicurare che quest&#8217;ultimo potere garantirebbe comunque un controllo sull&#8217;attività del Governo assolutamente efficace.</p>
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		<title>Intercettazioni: DDL Alfano vs il fu DDL Mastella</title>
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		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Jester</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Oggi Il Giornale confronta il DDL Intercettazioni di Alfano e quello di Mastella. Il primo è proposto dalla destra, il secondo invece &#8211; manco a dirlo &#8211; dalla sinistra. Risultato? Be&#8217;, a occhio e croce, il DDL Alfano risulta addirittura molto più tollerante rispetto a quello che fu il DDL Mastella. Solo che allora, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iljester.it/wp-content/2010/02/intercettazioni.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5727" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="intercettazioni" src="http://www.iljester.it/wp-content/2010/02/intercettazioni.jpg" alt="" width="216" height="183" /></a>Oggi Il Giornale <a href="http://www.ilgiornale.it/interni/il_precedente/25-05-2010/articolo-id=447871-page=0-comments=1">confronta</a> il DDL Intercettazioni di Alfano e quello di Mastella. Il primo è proposto dalla destra, il secondo invece &#8211; manco a dirlo &#8211; dalla sinistra. Risultato? Be&#8217;, a occhio e croce, il DDL Alfano risulta addirittura molto più tollerante rispetto a quello che fu il DDL Mastella. Solo che allora, al Governo c&#8217;era Prodi, c&#8217;era il PD (DS) e c&#8217;era la sinistra. Perciò, nessuno si scandalizzava. Nessuno alzava barricate e nessuno denunciava il tentativo di mettere il bavaglio all&#8217;informazione. Persino io, che sono molto attento alla cronaca politica-giudiziaria, ricordavo questa proposta di legge.<br />
Ma vediamo un po&#8217; cosa prevedeva il disegno di legge dell&#8217;allora ministro della Giustizia, Clemente.<br />
In primo luogo, per quanto riguarda la parte comune, entrambi prevedono il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti di  indagine contenuti nel fascicolo del pm o delle investigazioni  difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione  delle indagini preliminari. Relativamente alle conversazioni telefoniche, ai flussi  di informazioni informatiche o telematiche e ai dati riguardanti il  traffico telefonico (anche se non più coperti da segreto) fino alla  conclusione delle indagini preliminari, idem come sopra: divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti di indagine. Se poi si andava al dibattimento,  non era consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del  fascicolo del Pm, se non dopo la sentenza d’appello. Hai voglia di aspettare, diritto di informazione!<br />
Questo per quanto riguarda i divieti di pubblicazione. Passando invece alle modalità intercettative, la durata delle intercettazioni era di 15 giorni, prorogabile per altri  15 dal giudice con decreto motivato, per un massimo di 60 giorni, contro i 75 previsti dal ddl Alfano; limite questo superabile solo in caso di nuovi elementi d&#8217;indagine.<br />
Le pene per il giornalisti che pubblicavano atti di intercettazioni coperte da segreto, con il DDL Mastella erano decisamente più severe: un&#8217;ammenda che andava dai 10 mila euro ai 100 mila euro, ovvero la pena dell&#8217;arresto per 30 giorni. Inoltre, era prevista la pubblicazione nei giornali &#8211; a spese dei responsabili &#8211; del provvedimento che accertava l&#8217;illecito. Il DDL Alfano è oggi molto più clemente: l&#8217;ammenda va dai 2 mila euro ai 10 mila euro per la pubblicazione degli atti (non è previsto l&#8217;arresto), mentre per quanto riguarda le intercettazioni, l&#8217;arresto è previsto fino ai due mesi con un&#8217;ammenda dai 4 mila ai 20 mila euro.<br />
La rivelazione di notizie sugli atti del procedimento coperto da segreto d&#8217;ufficio era punita in modo rigoroso dal DDL Mastella: la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni. Se il fatto era commesso per colpa o per &#8220;agevolazione  colposa&#8221;, la reclusione prevista era fino a un anno, che aumentava da 1 ai 5 anni per un pubblico ufficiale (es. un agente di polizia giudiziaria o un segretario del PM).<br />
Per quanto riguarda poi il venire a conoscenza in modo illecito di atti del procedimento coperti da segreto d&#8217;ufficio, il DDL Mastella prevedeva la reclusione da 1 ai 3 anni, e per chi  deteneva conversazioni telefoniche illecite la reclusione prevista era da 6  mesi ai 4 anni.<br />
Infine, chiunque rivelava, con qualsiasi mezzo al  pubblico il contenuto (totale o parziale) di documenti elaborati per  mezzo di una raccolta illecita di informazioni, sarebbe stato punito con la  reclusione da 6 mesi ai 4 anni. La pena aumentava per il pubblico ufficiale.<br />
Insomma, se si voleva protestare contro i bavagli, il DDL Mastella risultava più appetibile, rispetto all&#8217;attuale testo all&#8217;esame del Senato. Ma &#8211; come ho detto prima &#8211; quel famoso disegno di legge era sostenuto dall&#8217;attuale minoranza, e dunque era considerato &#8220;giusto&#8221;. Probabilmente avrebbe visto la luce se non ci fosse stata la crisi di Governo che portò alle elezioni del 2008, anche perché &#8211; è bene ricordare &#8211; alla Camera il DDL Mastella ottenne praticamente 447 voti favorevoli, 7 astensioni e nessun contrario. Un progetto di legge che ottiene un sifatto risultato, difficilmente non sarebbe passato se ce ne fosse stato il tempo.<br />
Oggi, invece, la protesta monta e coinvolge tutti: dai giornalisti ai vari popoli multicolore. Non si salvano neanche i ragazzini delle elementari, abituati a protestare già dai tempi della riforma Gelmini. Persino i quotidiani di destra non ci stanno, e per dirla con Feltri, &#8220;<em>non si capisce perché debba essere approvata una legge che, per tutelare  la privacy, viola il diritto alla libertà di stampa. La privacy è  sacrosanta ma per tutelarla basterebbe imporre ai pm di trattare solo le  intercettazioni con rilevanza penale e distruggere tutto il resto.</em>&#8221; Giustamente, dico io. Peccato però che un simile imposizione (con tanto di divieto di trasgressione) non avrebbe alcuna conseguenza per il PM, anche perché nel momento in cui il DDL prevedesse una qualsiasi sanzione a carico dell&#8217;inquirente, dalla violazione della libertà di stampa si passerebbe all&#8217;istante alla violazione dell&#8217;indipendenza e dell&#8217;autonomia del PM, con tutto quel che ne conseguirebbe in fatto di polemiche e accuse contro una maggioranza che non può fare nulla, senza il consenso di sindacati, CSM, Presidente della Repubblica e persino i ragazzini delle elementari&#8230; Per farla breve: come spesso accade, qui in Italia, la tovaglia è sempre troppo corta&#8230;</p>
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