Interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3585, secondo la quale chi guida deve imporre al terzo trasportato l’uso della cintura, poiché – in caso di incidente mortale – potrebbe essere incriminato per omicidio colposo, laddove a morire è appunto l’ospite. Conseguenza: se il terzo trasportato non obbedisce, il conducente è legittimato o a farlo scendere dall’auto oppure a non farlo salire.
La Corte enuncia la massima a seguito di un ricorso promosso contro una sentenza che aveva riconosciuto l’omicidio colposo a carico di un conducente, in ragione di un incidente stradale ove il terzo trasportato – senza cintura di sicurezza – era rimasto ucciso, poiché aveva sbattuto il capo contro il parabrezza.
I giudici di legittimità osservano che il conducente del veicolo è comunque responsabile della morte, in quanto titolare di una “posizione di garanzia“, che gli impone di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché l’ospite non tragga danno da eventuali sinistri, compresa l’imposizione della cintura di sicurezza. E non importa – precisa la Corte – se poi l’ospite non le rispetta, poiché è noto il principio secondo il quale “la colpa altrui non esclude la propria“. Da ciò la responsabilità penale del conducente.
Orbene, non ho letto la motivazione e mi limito perciò a dare un giudizio sommario. La responsabilità penale per colpa comporta che chi ha commesso il fatto penalmente illecito, non ha voluto la conseguenza dannosa o pericolosa. Dal che se ne deduce che l’azione o l’omissione, in questo caso, è originata – come prescrive l’art. 43 c.p. – da un comportamento negligente o imprudente, ovvero causato dall’imperizia, ovvero, ancora, perché si sono violate leggi, regolamenti, ordini, o discipline.
Nel caso di un conducente che non impone al proprio ospite di allacciare la cintura, mi pare non ci siano gli estremi per l’omicidio colposo, neanche sotto la forma della posizione di garanzia, la quale invece richiede particolari requisiti non presenti nel caso specifico (es. omesso impedimento), e che perciò assume il forte sapore della responsabilità oggettiva. E in effetti, non si può certo parlare – per il conducente – di comportamento negligente o imprudente, o ancora, scaturito da imperizia. L’obbligo di allacciare le cinture non fa infatti riferimento a una valutazione empirica sulla prevedibilità e l’evitabilità dell’evento dannoso o pericoloso, tenendo presente il comportamento dell’agente modello. Fa riferimento a una colpa specifica: alla violazione di leggi, regole, ordini e discipline. Sennonché tali regole non possono di certo – nel caso concreto – essere attribuite al conducente dell’autoveicolo, poiché l’obbligo di allacciare la cintura grava su ogni persona trasportata (compreso il conducente per se stesso). E non a caso, è la terza persona trasportata a subìre la sanzione amministrativa nel caso venga sorpresa senza la cintura allacciata.
Perciò a me pare – da una lettura superficiale – che i giudici della massima Corte abbiano inteso riconoscere in capo al conducente una vera e propria responsabilità oggettiva (art. 42 c.p.). In questi termini – secondo una più precisa interpretazione che non sconfessa la ricostruzione “oggettiva” e anzi la rafforza – il conducente dell’autoveicolo sarebbe imputabile per aberratio delictii (di cui già mi occupai per l’omicidio di Sandri), laddove si interpretasse la locuzione “a titolo di colpa” come riferimento preciso non già all’elemento psicologico del reato (che non sussisterebbe nemmeno nella forma della colpa generica), quanto al trattamento sanzionatorio (che lascerebbe ferma la responsabilità basata sul solo nesso eziologico).










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