A Cagliari (fonte: Ansa), un giudice condanna un avvocato al parziale pagamento delle spese processuali a carico del suo cliente, soccombente in una causa contro una nota banca italiana. E non solo: il giudice ha provveduto altresì a inviare gli atti all’Ordine di appartenenza affinché questi adotti le ulteriori misure sanzionatorie disciplinari a carico del professionista.
Ebbene, uno dei doveri deontologici e professionali dell’avvocato – sicuramente fra i più importanti in assoluto nell’esercizio dell’attivitè legale – è quello di proteggere il proprio cliente dagli effetti negativi di liti che sono – diciamo – perse in partenza. Perché è chiaro che se il diritto è un’opinione, a volte assume la certezza di un’equazione matematica, con la conseguenza che l’esito favorevole di una causa potrebbe essere non solo qualcosa di improbabile, ma addirittura impossibile.
La legge, e cioè il codice di procedura civile, sanziona il comportamento del legale che convince il proprio assistito ad avviare azioni giudiziarie cosidette “temerarie”, cioè azioni senza alcun fondamento giuridico o comunque in assenza di riscontri probatori e giuridici tali da permettere al giudice di valutare con sufficiente obiettività la controversia e dunque adottare la decisione positiva richiesta.
In realtà, l’art. 96 c.p.c. fa riferimento alla parte (sostanziale/processuale) e non all’avvocato, ma chiaramente questo è del tutto irrilevante se il giudice, per esempio, condanna il professionista ai sensi dell’art. 94 c.p.c., poiché accerta che la soccombenza è dovuta alla violazione di un’altra importante norma: l’art. 88 c.p.c., il quale sancisce per l’avvocato i doveri di lealtà e di probità. Tali doveri infatti impongono al professionista di agire e resistere in giudizio, esercitare azioni ed eccezioni, tenendo sempre presente l’interesse del cliente e comportandosi correttamente nei rapporti con la controparte, compreso il collega che assiste quest’ultima. Ed è chiaro che nell’alveo di tali principi rientri perfettamente il dovere dell’avvocato di non avventurarsi in liti che potrebbero solo creare un danno al proprio assistito.
A maggior ragione questo principio assume una rafforzata importanza, se il cliente è legalmente assistito a mezzo del gratuito patrocinio, e cioè a spese dello Stato. Non per niente, in questo specifico caso, la colpa del professionista addirittura viene a essere aggravata dall’indigenza dell’assistito, il quale, in ipotesi di soccombenza, potrebbe essere condannato non solo al pagamento delle spese giudiziali (che verrebbero di fatto pagate dallo Stato), ma anche all’eventuale risarcimento del danno, il quale – è noto – non è a carico dello Stato.
Da un punto di vista prettamente deontologico, un sifatto comportamento scorretto del professionista lede indubbiamente l’onore e il decoro dell’avvocato stesso e anche l’onorabilità dell’intera categoria forense. Quest’ultima, infatti, grazie a simili pubblicità, si vede spesso al centro di critiche che rafforzano il luogo comune dell’avvocato cinico e avido; luogo comune – ricordiamo – che non ha ragione d’essere, visto che l’avvocato ormai si è definitivamente distaccato dal cliché che lo riteneva un professionista “poco onesto”. La categoria forense, oggi, è uno stuolo di onestissimi lavoratori mediamente pagati.. di tecnici del diritto che, come molti altri lavoratori professionisti e non, è soggetta agli umori della società, dell’economia e ai costanti disservizi che costellano la macchina giudiziaria. Perciò, è indubbio che gli avvocati di oggi non hanno bisogno di simili colleghi, i quali anziché fare l’interesse della categoria, l’affossano e la svalutano ogni giorno di più con comportamenti che appartengono al dilettantismo.









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