Ma la stampa ha travisato (?) ogni cosa e ha dipinto un prevedibile insuccesso del Movimento per i diritti dei cittadini in un successo insussistente, infondato e per giunta persino forzato (vedere un esempio qui). Ah! Le magie del giornalismo nostrano sempre pronto a rimmarcare la sua indipendenza dalla politica e poi, guarda caso, capace di fare politica in un modo tale che neanche i politici fanno. Così ecco che quello che si preannunciava una evidente debacle agli occhi di qualsiasi esperto di diritto amministrativo, diventa – incredibile! – un successo. E questo grazie a un’anomala quanto indebita opinione del giudice estensore della sentenza di rigetto dell’anzidetto ricorso espressa nella motivazione del provvedimento giurisdizionale.
Questo il fatto. Il TAR del Lazio improvvisamente salta alla ribalta della cronaca, perché alcuni cittadini, riuniti in un movimento per i diritti, impugnano un atto di indirizzo del Ministro Sacconi che dispone l’idratazione e l’alimentazione a tutti i pazienti, impedendo di fatto quello che accadde nel caso Englaro. L’impugnazione dinanzi al tribunale amministrativo viene in tal senso giustificata dalla natura dell’atto del Ministro, il quale è essenzialmente atto amministrativo, per cui apparentemente di competenza del giudice del TAR. In verità però tale atto, essendo qualificabile come “atto di alta amministrazione” non è direttamente impugnabile dinanzi ad alcun giudice né amministrativo né ordinario, poiché solitamente è privo di un dispositivo puntuale (che rasenta la natura politica) ed è diretta emanazione degli organi che si trovano ai vertici dell’amministrazione (il Ministro o il Consiglio dei Ministri). Pertanto, più che l’atto di indirizzo, sono impugnabili gli atti di attuazione ed esecuzione del provvedimento da parte delle amministrazioni statali. Ma solo se effettivamente ledono una posizione giuridica soggettiva individuale meritevole di tutela secondo la legge.
Orbene, nel nostro caso, l’atto di indirizzo ha solo emanato direttive in ordine al comportamento delle strutture sanitarie pubbliche circa il temporaneo trattamento dei soggetti sottoposti ad alimentazione e idratazione forzata, e cioè finché non viene promulgata la legge su testamento biologico. Un atto di fatto doveroso che mira essenzialmente a salvaguardare lo status quo finché il parlamento non decide sulla delicata materia. D’altra parte, non incidendo il provvedimento su interessi legittimi né diritti soggettivi di competenza amministrativa, la conoscenza del giudice del TAR era da escludere; e se anche un diritto soggettivo fosse stato per ipotesi leso, la competenza sarebbe infatti appartenuta al tribunale ordinario. Da qui il rigetto del reclamo, il quale però – è noto – è stato trasformato in un successo delle ragioni dei sostenitori dell’interruzione dell’alimentazione e idratazione a fine vita.
Il motivo è presto detto. Come ho più su evidenziato, il giudice amministrativo non si è limitato ad argomentare le ragioni giuridiche per le quali non si riteneva competente, ma è andato oltre. Ha dato di fatto la propria opinione sull’idratazione e l’alimentazione, affermando che “alimentazione e idratazione forzata non possono essere imposte a nessuno né cosciente né incosciente, e anche in caso di stato vegetativo un cittadino può esprimere “ex post” la propria volontà di interrompere terapie giudicate inutili, comprese alimentazione e idratazione“.
Un’opinione sicuramente legittima, ma impropria in un contesto amministrativo che si deve occupare solo ed esclusivamente della legittimità degli atti amministrativi che ledono interessi legittimi o diritti soggettivi per i quali è competente il giudice amministrativo. E ancora, impropria perché il ricorso del Movimento per i diritti dei cittadini è stato respinto: il giudice si è dichiarato non idoneo a decidere sull’argomento, i cui riflessi negativi, incidendo su diritti soggettivi non di competenza del TAR, dovrebbero comunque essere impugnati dai diretti interessati dinanzi al tribunale ordinario.
Di fatto, con questa motivazione, il giudice amministrativo si è sostituito al giudice costituzionale, l’unico organo in verità preposto a valutare se una legge (la futura legge sul biotestamento) leda o meno il diritto del cittadino alla salute, alla vita e all’integrità fisica e morale, così come tutelati dalla nostra Costituzione. Fortunamente però tale sostituzione si è riflessa solo sulla motivazione, la quale – ripeto – non ha alcun effetto giuridico capace di incidere su future sentenze ordinarie, amministrative e costituzionali. In altre parole non ha neanche lontamente un potere nomofilatico. E’ solo l’opinione di un privato cittadino, la quale però è stata espressa in un contesto ufficiale, sebbene non opportuno in ragione della delicatezza della questione e della natura giurisdizionale del provvedimento decisorio.










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