Il tema delle intercettazioni – soprattutto in questo periodo di venti “manettai” che rievocano la stagione nera di Mani Pulite – è un tema caldo, anzi bollente, perché una futura riforma della giustizia, pare dovrà passare anche attraverso la profonda modifica delle norme che regolano questo utile strumento di indagine.
In verità, forse, questo è un aspetto con il quale non mi trovo perfettamente in linea con l’Uomo di Arcore. E non certo per le allusioni dell’arrogante dipietrismo, quanto perché sono consapevole che senza le intercettazioni, l’accertamento dei reati diventa molto più difficile, se non impossibile, stante il fatto che molti di essi non possono essere riscontrati diversamente.
Perciò, qui Berlusconi erra, poiché non è la disciplina sulle intercettazioni a essere sbagliata, bensì l’uso di cui spesso ne vien fatto, e certo in spregio della disciplina sul segreto istruttorio. E’ indubbio infatti che oggi l’istituto venga utilizzato in malomodo, e in alcuni casi non certo per riscontrare oggettivamente una realtà delittuosa, quanto piuttosto per divulgare mediaticamente azioni e conversazioni, spesso di scarsa attitudine penale, ma con notevole impatto politico.
Accertato pertanto che la colpa di simili storture sia da attribuire all’ufficio di quei PM che hanno confuso l’azione giudiziaria con l’azione politica e che, in alcuni casi, hanno permesso che i contenuti di quanto hanno appreso tramite cimici e microfoni direzionali, venisse dato in pasto alla stampa (in alcuni casi, ancor prima che queste intercettazioni venissero a conoscenza dei giudici che avrebbero dovuto giudicare i reati a esse connessi), penso che se dei correttivi devono essere fatti, questi dovranno andare in una duplice direzione: quella della modifica delle norme sul segreto istruttorio e quella della responsabilizzazione dei magistrati sotto i quali vengono svolte le intercettazioni.
Prima di inoltrarmi con maggiore dettaglio nel problema, pare però d’obbligo sottolineare come la disciplina sulle intercettazioni oggi vada più che bene.
Prima di tutto, non per tutti i reati vengono permesse le intercettazioni. Infatti, la legge stabilisce un minimo di pena (nel massimo) superiore ai cinque anni, ovvero una specifica tipologia di delitti: traffico di droga, contrabbando, minacce telefoniche, usura, pornografia minorile, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, abusiva attività finanziaria (art. 266 c.p.p.).
In secondo luogo, esistono delle regole specifiche per effettuarle; regole che ruotano attorno al principio della persistenza “di gravi indizi di reato” (art. 267 c.p.p.) e della oggettiva indispensabilità del loro uso, non certo – si badi! – per iniziare un’indagine, quanto per proseguirla. Il che significa, che un’intercettazione non può assolutamente dare il via a un’indagine, ma deve solo permetterne la prosecuzione. E questo – beninteso – solo se esistono gravi indizi di reato che ne rendano inevitabile l’utilizzo.
In terzo luogo, le intercettazioni devono preventivamente essere autorizzate (tramite decreto motivato) dal GIP su richiesta del PM. Di fatto, la legge prevede il filtro di un giudice terzo, proprio per evitare un abuso del loro utilizzo, anche in relazione alla sussistenza delle condizioni per la loro concessione. E tuttavia, il PM può, in casi d’urgenza, disporre con suo decreto motivato le intercettazioni, e poi chiedere la loro convalida al GIP entro il termine di 48 ore (art. 267 c.p.p., ma anche art. 13 l. 203/1991).
Infine, la disciplina prevede conseguenze alla violazione delle suddette condizioni e ad altre che qui non menziono; regole finalizzate a rendere inutilizzabili le intercettazioni (art. 271 c.p.p.). Eppur questo, bisogna anche sottolineare che non tutti i casi portano all’inutilizzabilità delle intercettazioni (la più grave delle sanzioni processuali!). Di fatto, solo in alcuni casi tassativi ciò avviene. Negli altri casi, la violazione delle norme porta alla nullità; nullità tuttavia che potrebbe eventualmente essere sanata, determinando l’utilizzabilità processuale delle intercettazioni ottenute in violazione delle norme summenzionate.
Ritornando perciò al nostro problema, il punto focale è dunque quello precedentemente evidenziato della sistematica violazione, non già delle regole sulle intercettazioni, quanto piuttosto di quelle sul segreto istruttorio. Infatti, la legge prevede che gli atti di indagine (comprese le intercettazioni) devono essere secretati fino al processo, affinché il giudice non venga a conoscenza delle loro risultanze prima del tempo stabilito dalla legge (e cioè all’atto dell’investimento processuale). (Vedere più diffusamente art. 114 c.p.p.) Oggi invece, accade che le intercettazioni e ogni altro atto d’indagine prima di finire nel tavolo del giudice, finisca (integralmente!) nel tavolo del giornalista, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare in termini di processi mediatici.
Per cui, una riforma che vuole dirsi tale, dovrebbe blindare ancora di più il segreto istruttorio rispetto a soggetti terzi che non ne sono coinvolti (escludendo perciò l’imputato, il suo difensore e le altre parti private) e rispetto alle modalità di diffusione dei documenti processuali, e limitare perciò il diritto di cronaca esclusivamente alla fase pubblica del processo. D’altro canto, un simile inasprimento dovrebbe prevedere pesanti sanzioni per quei magistrati inquirenti sotto la cui responsabilità cadono le indagini; responsabilità che dovrebbe configurarsi sia nel caso di fuga di notizie per negligente gestione dell’ufficio, sia nel caso di fuga di notizie per comportamento doloso nella loro divulgazione.
Ecco! Non è tanto la disciplina sulle intercettazioni (le quali – al massimo – avrebbero bisogno di qualche ritoccatina) a dover subire modifiche o innovazioni, quanto piuttosto quella sul segreto istruttorio, alla quale è da aggiungere la previsione della responsabilità civile e penale dei magistrati. Come ogni altro funzionario dello Stato, anche il magistrato, e in particolare il PM, dovrebbe essere responsabilizzato per le azioni che compie, affinché effettivamente il suo operato si ponga nel solco della legge. Del resto, a tal proposito, giova ricordare che un Avvocato – che nel sistema accusatorio si pone come pari processuale del Pubblico Ministero – laddove sbaglia è soggetto non solo a sanzioni disciplinari, ma anche a tutte le conseguenze civili e penali del caso. Perché dunque non rafforzare la parità tra accusa e difesa, prevedendo lo stesso trattamento anche per il PM?
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