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Articolo 18 Statuto Lavoratori. Un totem da superare e attualizzare con o senza il consenso dei Sindacati

21 dicembre 2011 | Diritto, Economia, Politica | Permalink
Il Ministro dalla lacrima facile ha detto che l’art. 18 non è intoccabile. Poi si rimangia la parola appena i sindacati abbaiano e minacciano guerra. Ma è chiaro che ha detto una dannata verità, già predicata dal Governo precedente.

Diverse volte ho parlato dell’art. 18 St. Lav. Ma ne voglio parlare ancora, perché il Ministro Fornero ha detto che non è intoccabile, suscitando le ire dei Sindacastri, più per una questione di paura di perdere un potere, che di reale ed effettiva preoccupazione per la sorte del mondo del lavoro italiano. Ed effettivamente l’art. 18 non è intoccabile o immodificabile. Non esiste nessuna norma nel nostro ordinamento che lo sia o che non possa essere attualizzata e adattata ai tempi moderni e alle nuove dinamiche del lavoro. Questo però – intendiamoci – non significa che mettere mano all’art. 18 St. Lav. debba necessariamente comportare il venir meno della tutela dei diritti dei lavoratori. Significa semplicemente rendere l’art. 18 adattato alle nuove esigenze dell’economia che più non sopporta le blindature normative che effettivamente contrastano con la dinamicità del mercato del lavoro.
Sappiamo tutti che l’art. 18 St. Lav. prevede l’obbligo – e non la facoltà – per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo. Quello che pochi sanno è che non è un totem normativo di cui tutti i lavoratori usufruiscono. È paradossale, ed è quello che i sindacati non dicono: l’art. 18 St. Lav. non si applica a tutti i lavoratori, ma solo ai lavoratori dipendenti di aziende con più di 15 dipendenti. E siccome il nostro sistema-impresa è costituito prevalentemente da piccole aziende con meno di 15 dipendenti, voi potete ben capire che l’art. 18 St. Lav. è solo un privilegio riservato a chi lavora nelle grandi aziende come la Fiat. La stragrande maggioranza dei lavoratori non ne usufruisce per legge: parlo degli operai di un’impresa artigiana di dieci dipendenti; parlo delle colf, delle badanti e delle segretarie di uno studio professionale. Parlo dei soci-dipendenti delle cooperative. Insomma di quel mondo lavorativo che per legge non sa neanche cosa significhi il reintegro nel posto di lavoro. Addirittura esistono lavori – come quello delle colf – per i quali la legge prevede anche il recesso ad nutum e cioè senza l’obbligo di preavvisare il lavoratore o di giustificarne il licenziamento.
Per cui che favole ci raccontano i sindacati e i redivivi comunisti italiani di Diliberto e Rizzo? Diciamoci piuttosto la verità: l’art. 18 è solo una leva di potere politico che i sindacati non intendono perdere. Infatti, la maggior parte dei tesserati ai sindacati – e precisamente alla Triplice e ai Sindacati satellite (FIOM) – provengono dalle grandi fabbriche. Perdere l’art. 18, significa perdere fette di potere nelle fabbriche. Significa perdere rappresentanza, e significa perdere capacità di incidere sulle scelte democratiche di un paese. Dunque è più una questione di egemonia e di difesa di un privilegio corporativo, che di effettiva tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. Visto che i sindacati non si occupano di colf e badanti, di segretarie o di precari co.co.co., fuori dalla loro sfera di interesse.
D’altro canto, la presenza dell’art. 18 St. Lav., così come è formulato oggi, è un danno per le grandi aziende, che spesso sono tenute a tenere lavoratori lavativi e poco produttivi, perché diversamente rischiano un processo davanti al giudice del lavoro e dunque un reintegro forzoso con tanto di risarcimento del danno a favore del predetto lavoratore. Il che comporta oltre il danno, pure la beffa. Senza contare che la norma impedisce un rinnovo delle maestranze e dunque l’accesso al mondo del lavoro delle nuove generazioni o di generazioni più preparate. Anche perché il lavoro blindato non stimola il lavoratore già presente in azienda a riqualificarsi o a preservare il proprio posto di lavoro magari acquisendo nuove conoscenze tecniche e adattandosi a nuove realtà produttive.
Perciò è falso dire che l’art. 18 St. Lav. rappresenta un simbolo di progresso. Lo rappresenterebbe se: a) fosse esteso a tutti i lavoratori, senza limiti di dimensione aziendale o settore merceologico; b) non se ne abusasse e non fosse uno scudo di protezione per i lavativi; c) non comportasse un obbligo di reintegro ma solo una facoltà tra due prestazioni alternative: tra la scelta del reintegro e il pagare un lauto risarcimento del danno che rendesse il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo economicamente poco attraente per l’azienda in questione; d) la giurisprudenza fosse più obiettiva nelle proprie decisioni di reintegro, e non venisse – come spesso accade – guidata da una inopportuna sensibilità politica.

Autore: Il Jester » Articoli 1411 | Commenti: 2325

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