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Art. 8 Costituzione Italiana

5 16 marzo 2009 | Diritto, Politica | Permalink
L'uguaglianza fra le confessioni religiose

Costituzione ItalianaSi fa un gran parlare di uguaglianza religiosa qui in Italia. Soprattutto, oggi ci si scandalizza dei crocefissi nelle aule di tribunale, nelle scuole e in generale negli edifici pubblici. Qualcuno invoca l’uguaglianza fra tutte le confessioni religiose e, in relazione, il laicismo statale, il quale non dovrebbe in questo senso privilegiare una religione rispetto a un’altra.
Epperò, spesso ci si dimentica un dato importante. Lo Stato è fatto di uomini, e gli uomini hanno una cultura e hanno delle tradizioni. Gli uomini soprattutto hanno una fede (quando ce l’hanno). Privare loro, soprattutto se maggioranza, di un simbolo religioso nei luoghi dove si recano per affari o per lavoro, sul presupposto del laicismo di Stato, appare un’incomprensibile ingiustizia che trasforma il laicismo in ateismo.
Orbene. Se così è, bisogna capire se la presenza di un simbolo religioso legato a una cultura identitaria come quella cattolico-cristiana  nei luoghi pubblici e nell’ambito dell’insegnamento della religione nelle scuole, è compatibile con la nostra Costituzione, e in particolare con l’art. 8 Cost., il quale sancisce l’uguaglianza di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge.

Art. 8 Cost.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Parto subito con una brevissima premessa storica. Prima della promulgazione della Carta Costituzionale, le confessioni religiose diverse da quella cattolica erano considerate “culti ammessi”, disciplinati da una particolare legge, tuttora in vigore per quelle confessioni che ancora non hanno stipulato intese con lo Stato Italiano. Parlo della legge 1159 del 1929 e dei R.D. 289 del 1930 e 1731 del 1930, i quali tuttavia sono stati resi compatibili con i princìpi costituzionali tramite diversi interventi della nostra Corte Costituzionale.
I culti ammessi potevano esercitare le loro attività religiose, ma chiaramente non erano posti normativamente sullo stesso piano della religione cattolica. Sia per quanto riguarda i rapporti con lo Stato Italiano (regolati – per quanto riguarda la Chiesa Cattolica – dai Patti Lateranensi), sia per quanto riguarda il limite dell’ordine pubblico e del buon costume. Infatti, i culti ammessi erano soggetti al limite dell’ordine pubblico e del buon costume. In generale dunque non potevano esercitare attività contrarie alle leggi italiane che disciplinavano l’ordine pubblico o che – secondo i parametri morali dell’epoca – violassero il buon costume.
D’altro canto però, i culti ammessi potevano e possono esercitare liberamente il proprio culto (nei limiti anzidetti) e la differenza di culto non comportava (e certamente oggi non comporta) affatto eccezione al godimento dei diritti politici e civili dei cittadini italiani. Peraltro, cosa non di poca importanza, i culti ammessi possono celebrare matrimoni i cui effetti si proiettano anche a livello di Stato Civile. Affinché ciò avvenga è necessario però che il ministro del culto ammesso ottenga autorizzazione scritta da parte dell’Ufficiale di Stato Civile.
Detto questo, la compatibilità tra tali norme e la nostra Costituzione (e in particolare l’art. 8) è stata resa possibile – come anticipato – da diversi interventi della Corte Costituzionale, la quale ha espunto dalle norme precostituzionali tutte quelle disposizioni in contrasto con i principi di libertà e uguaglianza religiosa, lasciando intatte solo quelle norme necessarie a regolare la materia, laddove non sussistano Inteste Stato Italiano-Confessione Religiosa; Intese previste proprio all’art. 8.
Ebbene, la prima considerazione che deve essere fatta sull’art. 8, riguarda il primo comma, il quale stabilisce che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere dinanzi alla legge”.
Questo è un principio importante poiché stabilisce l’uguaglianza tra le confessioni religiose, ma non nel senso comunemente inteso di eguaglianza assoluta e paritaria, bensì nel senso di eguaglianza nella libertà di esercitare le attività di culto.
Spesso si utilizza questa norma per accusare lo Stato Italiano di privilegiare la religione cattolica rispetto alle altre confessioni, e si sventola a sostegno proprio il primo comma dell’art. 8. In verità però tale norma non dice: “Tutte le confessioni sono uguali dinanzi alla legge”. Ma dice: “Tutte le confessioni sono egualmente libere dinanzi alla legge.” E’ una differenza sostanziale questa, poiché significa che l’eguaglianza in tal senso è relativa (e non assoluta: vedi art. 3 Cost. e art. 19 Cost.), ed è parametrata a un dato sostanziale e fattuale. In altre parole, questa norma permette alla legge di trattare le confessioni religiose in modo differente a seconda della necessità, del radicamento nel territorio, dell’opportunità, della cultura e di altri elementi contingenti, storici e sociali. Conseguentemente, la legge può anche dare preminenza a una confessione rispetto ad altre o a un’altra (Ruffini disse a proposito del principio di uguaglianza: “Il vero principio di parità non suona ‘a ciascuno lo stesso’, ma ‘a ciascuno il suo’), basando tale preminenza sugli anzidetti elementi. Ed è quello che capita con la religione cattolica: il suo forte radicamento nel territorio, la sua preminenza nel tessuto sociale, i suoi principi etici fondanti i nostri valori, rappresentano un dato che non può essere ignorato o sminuito da un’uguaglianza assoluta che creerebbe tensioni e malumori sociali,  discriminazioni al contrario e la distruzione inevitabile delle nostre tradizioni e della nostra cultura.
D’altro canto, l’uguaglianza sostanziale così espressa e formulata non comporta affatto che vi possa essere discriminazione tra le confessioni. Infatti, la Costituzione garantisce che comunque ogni confessione è libera dinanzi alla legge. Ciò significa che può esercitare il proprio culto liberamente, sempre che il suo statuto (l’apparato di norme e regole che disciplinano la loro esistenza e attività) non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano.
Orbene, che significa questo? E perché non si ritrova la stessa norma per quanto riguarda la Confessione Cattolica?
La risposta è doppiamente semplice. Per quanto riguarda la prima domanda, le Confessioni devono avere statuti conformi al diritto italiano. Esempio: non possono certo prevedere la lapidazione della donna in caso di tradimento. Oppure, non possono prevedere l’esclusiva applicazione di una legge religiosa, rispetto a quella italiana. O ancora, non possono pregiudicare diritti, doveri, principi di libertà, così come non possono stabilire discriminazioni sessuali, razziali o permettere coniugi tra maggiorenni e minorenni ecc.
Per quanto riguarda la seconda domanda, la risposta si trova nell’art. 7 Cost. I rapporti tra Chiesa e Stato italiano sono regolati dai Patti Lateranensi (e dalle loro revisioni congiunte), i quali chiaramente prendono in considerazione – sarebbe inevitabile – anche tutti quegli aspetti di azione della Chiesa nella società per i quali viene necessaria la compatibilità tra i princìpi canonici e il diritto italiano. E tuttavia va da sé che comunque il principio anzidetto, benché non chiaramente espresso, a mio parere vale anche per la religione cattolica. E questo benché l’art. 7, comma 1, stabilisca che Chiesta Cattolica e Stato Italiano sono nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Non a caso, i princìpi costituzionali si applicano in via preminente rispetto ad altre norme – pure straniere (e il diritto canonico è comunque un apparato normativo straniero) – che contrastino con essi. Perciò, se per ipotesi (fantascientifica), la Chiesa cattolica un giorno introducesse nel suo codice il diritto dell’uomo di lapidare la donna, ebbene questa norma sarebbe inapplicabile nella nostra società, in quanto violativa dell’uguaglianza fra i cittadini e di tutta una serie di leggi di tutela dell’individuo, sia dal punto civilistico che penalistico.
Passando all’ultimo comma, questo è sicuramente un punto di svolta rispetto al passato precostituzionale. Infatti, ho detto che prima dell’avvento della Repubblica italiana, i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato italiano erano regolati dai Patti Lateranensi, mentre i culti diversi erano regolati da una legge imposta. In altre parole, se i rapporti con la religione cattolica erano pattiziamente stabiliti in accordo tra le parti (Santa Sede e Stato Italiano), i rapporti tra Stato Italiano e confessioni acattoliche erano invece disciplinati unilateralmente dalla legge italiana.
Con il terzo comma dell’art. 8 le cose sono cambiate. Infatti, oggi le confessioni acattoliche possono disciplinare i loro rapporti con lo Stato italiano tramite delle Intese, le quali – sottolineo – non hanno la stessa qualità giuridica dei Patti Lateranensi. Questi ultimi sono accordi tra due ordini indipendenti e sovrani (tra due Stati in altre parole), mentre i primi sono accordi tra un’entità substatale e sociale e uno Stato sovrano. Perciò la valenza giuridica è differente.
Circa il valore effettivo di questa norma, qualche autore sottolinea che le intese sono semplici presupposti politici senza alcun valore giuridico. In altre parole, con questa norma lo Stato italiano si assume solo l’obbligo di tramutare in legge eventuali accordi (Intese) con la confessione acattolica, ma non obbliga certo lo Stato a stipularli (in tal senso, ha solo facoltà; così anche la Corte Costituzionale, sent. 59/1958). Il che significa che lo Stato potrebbe disciplinare i rapporti con la confessione acattolica anche senza l’Intesa. Se però l’Intesa interviene, lo Stato deve fare una legge che la recepisca, e la sua modifica non può avvenire senza previo accordo con la confessione interessata.
Come ho già suggerito, non tutti però sono d’accordo con questa ricostruzione. Alcuni ritengono infatti che dal combinato disposto degli artt. 7, 2° comma e 8, 3° comma, la nostra Costituzione, nei rapporti con le confessioni religiose ha introdotto il principio pattizio. Per cui lo Stato non può più disciplinare unilateralmente i rapporti con le confessioni religiose, ma deve utilizzare Patti o Intese.
Per quanto riguarda la natura delle Intese, si è concordi nel ritenerle “Convenzioni di diritto pubblico”, e non già accordi internazionali (come i Patti). I motivi gli ho già esposti, in riferimento al fatto che le confessioni acattoliche non sono Stati, ma entità substatali e sociali.
Ciò detto, v’è da sottolineare che a oggi, lo strumento pattizio di cui al 3° comma dell’art. 8 è stato poco usato. Non molte sono infatti le confessioni acattoliche che hanno stipulato intese con lo Stato italiano (es. Musulmani). I motivi sono diversi, e fra tutti spicca la non infrequente incompatibilità tra molti princìpi religiosi di queste confessioni e i princìpi costituzionali. Per cui, un’eventuale Intesa costringerebbe la confessione ad abiurare ai propri precetti religiosi incompatibili con la nostra Costituzione. Dal che, ne consegue che oggi i rapporti tra lo Stato italiano e queste confessioni vengono ancora regolati dalla legge precostituzionale dei Culti Ammessi, molto più restrittiva rispetto alla disciplina stabilita nelle Intese fin qui siglate tra alcune confessioni e lo Stato.
Una particolare considerazione, prima di chiudere, deve essere fatta sull’insegnamento della religione nelle scuole. Spesso si sente dire (anche sul web) che le altre confessioni non possono insegnare la loro religione nella scuola pubblica, e che dunque non esiste una vera uguaglianza tra le confessioni in un luogo che non dovrebbe  privilegiare una confessione rispetto a un’altra. Ebbene, tenendo presente quanto detto prima in fatto di eguaglianza ai sensi dell’art. 8, comma 1, è da sottolineare che le confessioni acattoliche che hanno stipulato intese con lo Stato italiano hanno rinunciato espressamente alla pretesa di ottenere l’insegnamento della loro religione nelle scuole pubbliche.

Autore: Il Jester » Articoli 1411 | Commenti: 2325

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  • OkNo
  • franco pansera

    Quale rappresentanza ha l’ISLAM in italia? Non ne ha quindi in contrasto con l’art. 8 cost.

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