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Art. 5 Costituzione Italiana

1 26 ottobre 2008 | Diritto, Politica | Permalink
Commento al principio dell'automia locale

Art. 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

E’ tematica attuale il federalismo, soprattutto ora che a governare abbiamo uno dei partiti che più promuovono questa forma di organizzazione statale, la quale ha come suo punto di forza la creazione di settori (od organizzazioni) territoriali indipendenti che tuttavia, per il bene comune, si federano, dando origine a uno Stato – appunto – federato. In altri termini, la caratteristica fondamentale del federalismo è una maggiore valorizzazione del territorio e dunque la regolamentazione indipendente dello stesso rispetto agli altri territori e, contemporaneamente, una politica comune tra gli stessi per quanto riguarda materie fondamentali come l’economia, la finanzia, la politica estera, la sicurezza interna e la difesa.
Lo Stato federale per eccellenza è oggiggiorno l’America. Gli Stati Uniti d’America infatti sono uno stato composto da cinquantuno stati ognuno con la sua peculiare organizzazione statale (civile, penale e amministrativa), e pur questo, unito agli altri Stati federati nelle fondamentali materie di cui si è detto.
Ci si è sempre chiesti se una simile organizzazione statale potesse essere applicata in Italia. Le opinioni non sono mai state unanimi: c’è chi ha da sempre ritenuto positivamente tale possibilità e c’è invece chi ha sempre ritenuto che una simile forma di Stato è lontana dalla cultura giuridica italiana.
E in effetti, quest’ultima opinione, anche per questioni puramente sociali e culturali, è stata di fatto recepita nella nostra Costituzione all’art. 5.
E dell’art. 5 Cost. non sfugge la prima parte che afferma che “La Repubblica è una e indivisibile”. Ciò significa che l’Italia non è una composizione di Stati indipendenti che manifestano la volontà di federarsi. E’ piuttosto un blocco unico e uniforme. Il che esclude già da qui la possibilità che il nostro Stato possa – tramite una normale legge del parlamento – diventare uno Stato federale. La petizione stessa suggerisce la costituzionalizzazione del principio unitario che potrebbe essere superato solo ed esclusivamente con una riforma costituzionale (per quanto sia possibile operare una simile riforma sui principi fondamentali della Costituzione).
D’altra parte Stato Unitario non esclude il riconoscimento del principio autonomistico locale. E di fatti, la norma prosegue con il riconoscimento da parte dello Stato italiano delle autonomie locali, addirittura promuovendone lo sviluppo e l’organizzazione (v. T.U. Enti Locali L. 267/2000). In realtà la norma deve essere letta in modo coordinato con quanto poi viene meglio precisato negli artt. 114-133 Cost. Queste disposizioni sanciscono l’organizzazione della Repubblica in Regioni, Province, Comuni e Aree Metropolitane. In questi termini, la Carta costituzionale attribuisce agli enti territoriali suddetti un forte riconoscimento autonomistico (soprattutto statutario e regolamentare) nell’ambito delle loro specifiche funzioni. In particolare, per quanto riguarda le Regioni vi è addirittura una ripartizione di competenze legislative del tutto rivoluzionaria, anche grazie alla riforma operata dalla legge cost. 3/2001.
Ma l’autonomia degli enti locali territoriali (i più importanti per il loro stretto rapporto con i cittadini) non esaurisce il più generale principio sancito all’art. 5 Cost. Infatti, la norma prosegue sancendo il principio del decentramento amministrativo.
Il decentramento amministrativo opera essenzialmente a livello di amministrazione statale (escludendo di fatto gli enti locali territoriali, i quali piuttosto fungono da supporto a tale decentramento). In altre parole, l’amministrazione dello Stato, tramite il principio sancito all’art. 5, opera attraverso uffici amministrativi periferici decentrati, affinché l’apparato burocratico-gerarchico non intralci l’efficenza della pubblica amministrazione e garantisca maggiori servizi ai cittadini. Da qui, la presenza sul territorio degli uffici statali (ne era esempio – prima della riforma – l’Ufficio di Collocamento, oppure ancor oggi la Prefettura e le Agenzie tributarie).
Infine, la norma impegna lo Stato ad adeguare la propria legislazione alle esigenze del decentramento e delle autonomie. E’ un impegno formale ma anche sostanziale, questo. E di fatto, viene ulteriormente vincolato da quanto viene disposto dai già citati artt. 114-133 Cost. La legge dello Stato non può non tener conto delle autonomie locali (spesso finalizzate alla tutela di particolari interessi, soprattutto etnici) e delle misure che favoriscono il decentramento; leggi che non tengano conto di questi principi sono leggi incostituzionali, che in alcuni casi (come nell’ipotesi di violazione dell’art. 117 Cost.) porta addirittura alla censura della legge inanzi alla Corte Costituzionale.
Orbene, affermato che il nostro Stato garantisce e promuove le autonomie e il decentramento amministrativo, non può però ritenersi che una simile norma possa essere utilizzata come grimaldello per riformare lo Stato in senso federale. E’ necessario – come ho già spiegato – un intervento costituzionale che possa in questi termini modificare l’art. 5. E non è detto che ciò sia sufficiente. Facendo parte del cuore della Costituzione (i principi fondanti e fondamentali), la modifica ex-art. 138 Cost. potrebbe non essere sufficiente, dovendosi in questi termini prevedere piuttosto una nuova costituente (la reviviscenza della Costituzione materiale rispetto a quella formale). E ben si sa che una simile eventualità può nascere solo da un’accordo completo e complessivo di tutte le forze sociali e politiche (non a caso le costituenti nascono solitamente in seguito a fatti rivoluzionari o comunque straordinari).
Ecco perché la proposta leghista non deve essere intesa come federalismo tout court, bensì come federalismo fiscale, cioè come organizzazione tributaria che permetta la residenza sul territorio della maggior parte dei tributi riscossi in quel dato territorio. Per quanto mi riguarda, sono dell’idea che una simile proposta non solo sia opportuna, ma renderà ogni Regione responsabile per lo sviluppo del territorio, di quanto lo sia oggi per via di una perequazione finanziaria che non tiene conto dei meriti e dei demeriti delle amministrazioni locali destinatarie dei finanziamenti, spesso fonti di spreco e inefficenza, non sempre adeguatamente denunciate.

Autore: Il Jester » Articoli 1411 | Commenti: 2325

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