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Art. 4 Costituzione Italiana

4 20 ottobre 2008 | Diritto, Politica | Permalink
Breve commento sul diritto al lavoro

Chiaramente il commento breve della Costituzione italiana non include ogni articolo, bensì solo quelli ritenuti fondamentali e di estrema importanza nel nostro sistema giuridico. Ed è chiaro, a questo punto, che i “Principi Fondamentali” costituiscono il cuore essenziale di una carta costituzionale che si vuole dire moderna.
In questo post, dunque, mi occuperò dell’art. 4  Cost.; un articolo che sancisce un importante principio relativo a una materia molto sentita nel nostro tempo: il lavoro.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L’art. 1 della Costituzione del 1948 afferma che “l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro“. Direi che questa petizione di principio è – a mio parere – del tutto superflua e inutile, oltreché meramente politica. Non fosse altro che qualunque società è fondata sul lavoro, senza che ciò debba essere necessariamente ribadito in una carta fondamentale.
In realtà – per quanto è intuibile, e senza scomodare i lavori preparatori (spesso contraddittori e poco chiari) – la petizione di cui sopra è soprattutto un’asserzione di compromesso tra le diverse anime della costituente, le quali – è ben noto – provenivano da culture differenti e diametralmente opposte (comunisti, liberali, democristiani, socialisti). Pertanto, attraverso questa norma, si è voluto inserire nel nuovo patto costituente un principio civile che mirasse a sostituire quello tipico e tradizionale che richiama la Patria e Dio. Il che va a suggerire un dato essenziale: a prescindere dalla sua superfluità, l’art. 1 Cost. è la prima vera affermazione di laicità inserita nella nostra carta costituzionale. Pertanto, se dobbiamo davvero ricercare una prima vera norma che sancisca il diritto al lavoro, dobbiamo necessariamente rifarci a quanto viene affermato, in primo luogo, nell’art. 4 Cost.
Orbene, il primo comma di questa disposizione dichiara senza ombra di dubbio che ogni cittadino ha diritto ad avere un lavoro. Il motivo è chiaro: solo tramite il lavoro, ogni persona può realizzarsi, vivere, e progredire. E solo tramite il lavoro i cittadini possono tutelare la propria dignità e possono contribuire al benessere collettivo.
E tuttavia, trattasi di un diritto costituzionalmente protetto che necessita – come molti altri – di un’attuazione legislativa puntuale, che possa, in questi termini, rendere sostanziale e reale il beneficio in esso espresso. Non a caso, il primo comma prosegue “… impegnando lo Stato a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto“. E a tal proposito, non è inutile anticipare che tale promozione non sempre è stata completamente compiuta o è stata puntuale.
Il lavoro (o meglio, la sua mancanza) è di fatti un dramma sociale che oggi attanaglia milioni di persone. E i motivi sono da ricercare in diverse considerazioni: un’economia, come quella italiana, costantemente depressa e vessata dal fisco; una legislazione lavoristica che con la sua estrema rigidità e il suo eccessivo garantismo ha invero reso il lavoro un costo scarsamente sensibile alle flessioni delle vicende dell’impresa; lo strapotere sindacale, il quale, nel tempo, ha reso le istanze lavorative non già il fine ultimo della sua attività, quanto piuttosto un mero strumento attraverso il quale raggiungere obiettivi prevalentemente politici, e dunque estranei alla sua funzione.
Queste condizioni, negli ultimi anni, in realtà sono sensibilmente “migliorate”: il lavoro è stato reso più flessibile, mentre l’avvento di una fazione politica non disposta a farsi soggiogare dai sindacati ha permesso un rinnovo integrale degli assetti di rapporto tra lavoratori e impresa, resi più equilibrati. Ma chiaramente questo non basta, e quel che è stato fatto non necessariamente è definibile come “buono” a prescindere. La maggiore flessibilità e varietà dei contratti e delle modalità lavoristiche (introdotte in ultimo dalla legge Biagi) non sono state infatti accompagnate da un sensibile aumento delle offerte “serie” di opportunità per i giovani e i meno giovani; e la conseguenza è stata perciò l’eccessiva precarizzazione del rapporto di lavoro nel suo complesso. Ed è immaginabile – converrete – quali siano oggi le risultanze di simili misure da un punto di vista sociale ed economico…
Perciò, c’è ancora tanto da fare per vedere pienamente compiuto quanto viene disposto nell’articolo 4, comma primo, soprattutto alla luce della globalizzazione, la quale ha reso il mercato interno estremamente sofferente rispetto alla concorrenza di paesi in via di forte industrializzazione, dove il costo del lavoro è nettamente inferiore. Eppure, un tempo – e cioè a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 – pareva che il precetto costituzionale in commento avesse davvero raggiunto lo status attuativo completo: molti passi in avanti erano stati fatti rispetto alla legislazione ereditata dal periodo fascista (ricordiamo  le leggi sui licenzialmenti illegittimi e discriminatori, la legge sui diritti sindacali dei lavoratori, le leggi sul lavoro femminile e minorile, le leggi sul lavoro delle donne in gravidanza e così via), ma chiaramente non sono stati sufficienti. I forti mutamenti globali e la più intensa integrazione europea ben presto hanno suggerito quanto questo modello fosse, in realtà, incapace di adeguarsi ai tempi, creando peraltro notevoli ritardi nell’ammodernamento del nostro tessuto economico-produttivo.
Passando al secondo comma, posso dire che, parimenti al primo, esaurisce quanto è affermato nel citato articolo 1 Cost.: “La Repubblica italiana è fondata sul lavoro…“, pertanto “ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività che possa concorrere al progresso materiale o spirituale della società in cui vive,” e dunque della Repubblica“. Non sfugge perciò un dato essenziale: se il primo comma dell’art. 4 sancisce il lavoro come un diritto che ogni cittadino ha rispetto alla società e allo Stato, il secondo comma configura il lavoro come un dovere.
Non si tratta ovviamente di una contraddizione. Leggendo attentamente, si trae una semplice quanto evidente conclusione: il lavoro è essenzialmente un diritto-dovere. E’ un diritto, in quanto strumento di realizzazione e di benessere dell’individuo, ed è un dovere in quanto strumento di progresso della società.
In conclusione, perno centrale della Repubblica italiana è il lavoro: esso costituisce il valore fondamentale sul quale è cementato il patto sociale a base del nostro Stato democratico. Eppur questo, l’articolo 4 Cost. (e così pure l’art. 1 Cost.) non esaurisce affatto la tematica del lavoro. La norma è una petizione di principio che necessita di attuazione legislativa; attuazione che tuttavia non è stata lasciata alla mercé di una formulazione assolutamente generica, quale quella appena esaminata. I costituenti, in altre parole, non lasciarono certo alla sola legge l’oneroso e alto incombente di trarre da due righe un’assetto sociale e normativo altrimenti complesso. Essi furono ben consapevoli  quanto lavoro avrebbe dovuto fare il legislatore e quante difficoltà avrebbe incontrato se la carta fondamentale non avesse dato qualcosa di più di due semplici petizioni di principio. Ecco allora che in un’altro titolo (il III°), dedicato ai Rapporti Economici, e precisamente agli artt. 35-41 Cost., vengono sancite una serie di direttive alle quali le leggi dedicate al lavoro devono informarsi. Tali norme, in linee generali, affrontano nodi cruciali della tematica lavoristica: il diritto al lavoro nella sua sostanza, la formazione professionale, la retribuzione sufficiente, la donna lavoratrice, l’iniziativa imprenditoriale, i diritti sindacali, l’assistenza e la previdenza. Ma chiaramente, di alcuni di essi me ne occuperò solo nei prossimi post.

Autore: Il Jester » Articoli 1411 | Commenti: 2325

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